MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 08 luglio 2021
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – Attribuzione delle risorse all’INPS per l’annualità 2021
Art. 1
Risorse attribuite all’INPS
Ferma restando l’assegnazione delle risorse, pari euro a 21.915.742, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all’art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini della corresponsione dell’incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, saranno trasferite all’INPS per l’annualità 2021:
a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999 nel VI bimestre 2019 e nei I, II, III, IV e V bimestri 2020 pari a complessivi euro 4.651.565,00, che sono state riassegnate al capitolo nel 2020 (residui di lettera F) e le risorse relative al VI bimestre 2020, per euro 156.644,00, che sono state conferite al capitolo nell’esercizio 2021, per un totale complessivo di euro 4.808.209,00;
b) le risorse versate nell’annualità 2020 da soggetti privati al medesimo Fondo a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999, per complessivi euro 731.246,00 (residui di lettera F);
c) le risorse, pari a euro 50.000.000, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all’art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualità 2021.
Per l’annualità 2021, il Fondo di cui all’art. 13 dispone complessivamente di euro 77.455.197. Con successivi decreti saranno trasferite all’INPS le somme così definite.