MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 09 novembre 2017
Disposizioni di attuazione dell’articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «società a controllo pubblico»: le società di cui all’art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016;
b) «eccedenza di personale»: situazione per cui il personale in servizio presso le società a controllo pubblico, in una o più categorie, qualifiche e livelli di inquadramento, superi l’effettiva necessità di personale, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
c) «sistema informativo unitario»: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
d) «ANPAL»: Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
e) «elenco»: l’elenco del personale eccedente istituito presso il sistema informativo unitario.
Art. 2
Modalità di ricognizione del personale in servizio presso le società a controllo pubblico
1. Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al fine di consentire la formazione degli elenchi di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, entro sessanta giorni dalla suddetta ricognizione le società a controllo pubblico individuano e dichiarano le eccedenze di personale, tenuto conto di quanto previsto nei piani di riassetto di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dalle previsioni di cui al medesimo decreto legislativo.
2. Entro il 10 dicembre 2017, le società a controllo pubblico che individuano eccedenze di personale ne danno comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, del numero, della collocazione aziendale e delle categorie, qualifiche e livelli di inquadramento del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato.
4. Al fine di consentire la formazione e la gestione degli elenchi, entro il 20 dicembre 2017 le società a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, inviano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio hanno sede legale, per il tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall’ANPAL, i seguenti dati relativi ai lavoratori eccedenti:
a) generalità;
b) dati di contatto;
c) data di assunzione;
d) tipologia contrattuale;
e) contratto collettivo applicato;
f) categoria, qualifica e livello di inquadramento;
g) esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative, competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e abilitazioni professionali per la guida;
h) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza.
5. Ai fini del monitoraggio delle attività di ricognizione di cui al presente articolo, entro il 15 gennaio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all’ANPAL, in forma aggregata, i dati di cui al comma 4, lettere d), e), f) e h).
6. A decorrere dal 31 marzo 2018, l’ANPAL gestisce, per il tramite del sistema informativo unitario, i dati di cui al comma 4 e diviene titolare del relativo trattamento ai fini degli adempimenti di cui all’art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016.
Art. 3
Modalità di formazione e gestione degli elenchi e agevolazione dei processi di mobilità in ambito regionale
1. Anche al fine di consentire l’individuazione negli elenchi del personale da assumere, l’ANPAL per il tramite del sistema informativo unitario, rende disponibili entro il 30 novembre 2017 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano apposite funzionalità di gestione degli elenchi, nel proprio ambito territoriale di competenza.
2. I lavoratori eccedenti il cui rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico viene a cessare sono cancellati dagli elenchi. Restano iscritti agli elenchi i lavoratori cessati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente la persona del lavoratore o nell’ambito di un licenziamento collettivo, i quali vengono cancellati se successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
3. Al fine di agevolare la gestione degli elenchi, il sistema informativo unitario consente verifiche automatizzate tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano agevolano la mobilità in ambito regionale, anche con il coinvolgimento delle parti sociali a livello territoriale anche mediante la promozione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ivi inclusi percorsi formativi, anche mediante il ricorso ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, secondo la normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono fatte salve ulteriori modalità di agevolazione della mobilità in ambito regionale stabilite dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano a livello territoriale.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono gli elenchi dalla data indicata all’art. 2, comma 4 e fino al 30 marzo 2018. A far data dal 31 marzo 2018, gli elenchi sono gestiti dall’ANPAL.
Art. 4
Modalità per attingere agli elenchi per le assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi dei lavoratori eccedenti, mediante le funzionalità di ricerca messe a disposizione dall’apposita sezione del sito istituzionale dell’ANPAL, nell’ambito del sistema informativo unitario.
2. Ove le società a controllo pubblico abbiano la necessità di assumere a tempo indeterminato lavoratori con profilo professionale infungibile in relazione alle specifiche competenze richieste, non individuabili tra i lavoratori iscritti negli elenchi, chiedono all’Ente che gestisce l’elenco o, nel caso di società controllate dallo Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze l’autorizzazione ad assumere senza attingere dagli elenchi.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le attività derivanti dall’attuazione del presente decreto sono svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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