MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 09 ottobre 2019, n. 175
Regolamento recante la disciplina delle modalità di utilizzo del contributo a valere sul fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, ai sensi dell’articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»
Art. 1
Oggetto
- Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, istituito dall’articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 2
Soggetti beneficiari
- Possono accedere alle risorse del fondo di cui all’articolo 1 tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psico-sociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
- Ai fini del presente decreto, per bambini si intendono i soggetti di cui all’articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 3
Utilizzo del fondo
- Il fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica è destinato a sostenere, attraverso l’erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle attività indicate all’articolo 2, comma 1, attraverso progetti promossi dalle associazioni di cui al medesimo articolo 2, anche in partenariato fra loro.
- In caso di realizzazione dei progetti in partenariato, l’associazione individuata quale soggetto capofila dagli altri componenti è considerata soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell’intero progetto nei confronti dell’Amministrazione.
- Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni ed enti pubblici o privati diversi da quelli individuati all’articolo 2, che non possono essere beneficiari delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, ma possono co-finanziare l’iniziativa o il progetto.
Art. 4
Azioni ammissibili al finanziamento
I progetti finanziabili con il fondo di cui all’articolo 1 devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
Art. 5
Durata dei progetti finanziati
- I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.
Art. 6
Disciplina delle spese
- La disciplina dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, è regolata dalla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2009.
- Nell’ambito delle spese per le risorse umane, i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio delle attività non possono superare globalmente il 10 per cento del costo complessivo del progetto. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non possono eccedere il 10 per cento del costo complessivo del progetto.
- Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non può essere inferiore al 5 per cento né superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul fondo.
- Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell’associazione proponente.
- La quota di finanziamento statale non può eccedere l’80 per cento del costo totale del progetto presentato.
Art. 7
Requisiti di partecipazione
- Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di ammissione al finanziamento del fondo:
a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2, comma 1;
b) l’idoneità dei poteri del legale rappresentante dell’associazione proponente il progetto a sottoscrivere gli atti relativi al procedimento di ammissione al finanziamento;
c) l’assenza di altri finanziamenti pubblici del progetto, nazionali o europei, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;
d) l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell’associazione, delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) l’insussistenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell’associazione;
f) la posizione di regolarità dell’associazione in relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
g) la posizione di regolarità dell’associazione rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.
In caso di partenariato, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i soggetti partner.
Art. 8
Avvio del procedimento
- Annualmente, con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, sono individuati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, ed è predisposta la relativa modulistica.
- Al provvedimento di cui al comma 1 è data pubblicità nelle forme previste dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.
- La domanda di finanziamento è accompagnata dai seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 7;
b) scheda anagrafica dell’associazione proponente e degli eventuali partner;
c) scheda descrittiva del progetto;
d) piano finanziario;
e) copia dello statuto vigente e dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari o, in alternativa, indicazione delle pagine del sito internet dell’associazione ove i medesimi documenti sono pubblicati;
f) eventuali dichiarazioni di partecipazione al partenariato di cui all’articolo 3, comma 2;
g) eventuali dichiarazioni di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 3.
Ogni associazione, in qualità di proponente o capofila, può presentare al massimo una proposta progettuale, ferma restando la possibilità di partecipare, in qualità di partner, ad un’ulteriore proposta. Le associazioni che non risultano proponenti o capofila possono prendere parte, in qualità di partner, ad un massimo di due proposte progettuali.
Art. 9
Cause di inammissibilità
- Sono escluse dalla fase di valutazione di cui all’articolo 10 le domande di finanziamento per le quali ricorrano una o più delle seguenti cause di inammissibilità:
a) mancanza di uno o più requisiti di partecipazione di cui all’articolo 7;
b) redazione mediante modulistica diversa da quella citata all’articolo 8, comma 1;
c) mancanza della firma del legale rappresentante;
d) ricezione della domanda da parte dell’Amministrazione procedente oltre il termine fissato nel provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero senza il rispetto delle modalità in esso indicate;
e) mancanza di uno o più documenti fra quelli elencati all’articolo 8, comma 3;
f) mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di durata dei progetti previsti dall’articolo 5;
g) mancato rispetto di uno o più dei limiti finanziari previsti dall’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;
h) superamento da parte del medesimo soggetto, in qualità di proponente o partner, del numero massimo di progetti previsto dall’articolo 8, comma 4.
L’esclusione è comunicata al soggetto proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell’Amministrazione procedente, del verbale della commissione di cui al successivo articolo 10.
Art. 10
Esame e valutazione delle domande di finanziamento
- La verifica dei requisiti di partecipazione, delle condizioni di ammissibilità delle domande di finanziamento e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una commissione nominata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.
- La commissione di cui al comma 1 è composta, nel rispetto del principio di rotazione, da personale interno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. Possono altresì far parte della commissione soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata esperienza nella materia. Ai componenti della commissione si applica quanto previsto dagli articoli 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 51 del codice di procedura civile, nonché 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La partecipazione alla commissione è gratuita e ai suoi componenti non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
- Superata la fase di ammissibilità, la commissione procede alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:
Criteri | Punteggi |
---|---|
A. Requisiti soggettivi | |
A1. Esperienza pregressa e specifica dell’associazione proponente e degli eventuali partner nelle aree di attività di cui all’articolo 2, comma 1. | 0-20 |
Totale A | 20 |
B. Caratteristiche del progetto | |
B1. Congruità, coerenza e completezza del progetto | 0-15 |
B2. Collaborazioni con enti pubblici o privati | 0-51 punto per ciascuna collaborazione documentata, fino ad un massimo di 5 |
B3. Ricaduta sociale e replicabilità del progetto | 0-15 |
B4. Caratteristiche di innovazione sociale del progetto | 0-15 |
Totale B | 50 |
C. Elementi finanziari | |
C1. Ammontare del co-finanziamento del proponente e degli eventuali partner | 0-101 punto per ogni punto percentuale di co-finanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto, fino a un massimo di 10 punti |
C2. Capacità realizzativa del progetto (rapporto tra costo totale del progetto e volume complessivo delle entrate totali dell’associazione proponente. In caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate di tutti i soggetti partecipanti al partenariato). | 0-10Fino al 50%: 10 punti Oltre il 50% fino al 55%: 8 punti Oltre il 55% fino al 60%: 6 punti Oltre il 60% fino al 65%: 4 punti Oltre il 65% fino al 70%: 2 punti Oltre il 70%: 0 punti |
C3. Minore incidenza delle spese di coordinamento e funzionamento (di cui all’articolo 6, comma 2) sul totale delle spese del progetto | 0-101 punto per ogni punto percentuale inferiore al 20% fino ad un massimo di 10 punti |
Totale C | 30 |
Totale generale (A+B+C) | 100 |
- La commissione di valutazione, nella sua prima seduta e, comunque, prima dell’apertura delle buste contenenti la domanda di finanziamento e la documentazione di cui all’articolo 8, comma 3, può declinare uno o più criteri di valutazione in eventuali sub-criteri.
- Ai fini dell’idoneità al finanziamento, ciascun progetto deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.
- A conclusione dell’istruttoria dedicata alla valutazione, la commissione incaricata stila la graduatoria finale, contenente l’elenco delle domande di finanziamento in ordine decrescente di punteggio, che è approvata con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
- I progetti utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a finanziamento nella misura prevista nel piano finanziario di riferimento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
- In caso di parità di punteggio fra due o più progetti, è ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior punteggio per il criterio C3 di cui al comma 3. In caso di ulteriore parità è ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior punteggio per il criterio C1 di cui al medesimo comma 3. In caso di ulteriore parità, l’individuazione del progetto da ammettere al finanziamento avviene mediante pubblico sorteggio.
- Al provvedimento di cui al comma 6 è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it. Esso è altresì pubblicato ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 11
Convenzione regolativa del finanziamento
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive con le associazioni proponenti i progetti ammessi al finanziamento apposita convenzione, nella quale sono disciplinati i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra l’Amministrazione ed il soggetto beneficiario, le modalità di realizzazione del progetto e di pubblicità del finanziamento ricevuto.
Art. 12
Erogazione del finanziamento
- Il finanziamento statale è erogato in due distinte quote:
a) una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura massima dell’80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali e previa presentazione della fideiussione di cui all’articolo 13;
b) una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, a seguito dell’esito della verifica amministrativo-contabile di cui all’articolo 14.
Art. 13
Fideiussione
- I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente decreto stipulano apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’anticipo da percepire ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), pari all’80% del finanziamento stesso. Detta fideiussione è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.
- La fideiussione di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione procedente.
Art. 14
Monitoraggio e controllo dei progetti finanziati
- I progetti ammessi a finanziamento sono oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, di una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
- Ai fini di cui al comma 1, le associazioni beneficiarie trasmettono relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei progetti entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre di attività. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività, esse trasmettono la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all’impostazione del piano finanziario e accompagnato dall’elenco dei giustificativi delle spese sostenute.
Detti giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono conservati in originale presso la sede dell’associazione beneficiaria, ai fini della successiva verifica amministrativo contabile.
Art. 15
Revoca del finanziamento
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la revoca del finanziamento qualora l’associazione beneficiaria o, in caso di partenariato, uno dei soggetti partner:
a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti dall’articolo 2;
b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari impiegati nelle attività progettuali;
c) interrompa o modifichi, senza la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’esecuzione del progetto finanziato;
d) compia gravi inadempienze relativamente agli obblighi di relazione di cui all’articolo 14;
e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di verifica amministrativo-contabile prevista dall’articolo 14, o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
f) svolga le attività a favore di destinatari diversi da quelli indicati dall’articolo 2;
g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di cui all’articolo 11;
h) non rispetti le regole di pubblicità disciplinate dalla convenzione di cui all’articolo 11.
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