MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 10 aprile 2018
Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003
Art. 1
Competenze professionali
1. Le Agenzie per il lavoro di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, di seguito denominato decreto legislativo, devono avere personale qualificato secondo le modalità di seguito indicate:
a) per le Agenzie di somministrazione di lavoro e per le agenzie di intermediazione di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo:
1) almeno quattro unità nella sede principale;
2) almeno due unità per ogni unità organizzativa;
3) per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore;
b) per le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo:
1) almeno due unità nella sede principale;
2) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
3) per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile, anche con funzioni di operatore.
2. Per personale qualificato si intende personale dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l’impiego, della formazione professionale, dell’orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali.
3. Ai fini dell’acquisizione dell’esperienza professionale di minimo due anni di cui al comma 2, si tiene altresì conto dei percorsi formativi certificati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno.
4. L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all’esperienza professionale.
5. Le agenzie per il lavoro comunicano all’ANPAL l’organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula e le variazioni successivamente intervenute. Tale elenco deve essere consultabile da parte di coloro che intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.
Art. 2
Locali per l’esercizio dell’attività
1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali e attrezzature d’ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo.
2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività devono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali devono essere adeguate allo svolgimento dell’attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo devono possedere i seguenti requisiti:
a) conformità alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
b) conformità alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
c) conformità alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per i disabili;
d) dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
e) presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
f) indicazione visibile all’esterno dei locali dell’orario di apertura al pubblico;
g) indicazione visibile all’interno dei locali dei seguenti elementi informativi:
1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;
2) il nominativo del responsabile dell’unità organizzativa.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione e intermediazione è richiesta la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni sul territorio nazionale.
5. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate alla somministrazione e intermediazione devono possedere, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 3, i seguenti:
a) garanzia di una fascia di venti ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
b) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa.
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Le Agenzie per il lavoro già autorizzate allo svolgimento delle attività di cui all’art. 4 del decreto legislativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la fondazione di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le istanze di autorizzazione successive alla sua entrata in vigore.
Art. 4
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2004, n. 153, è abrogato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da…
- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 17 gennaio 2020, n. 422 - Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 - sanzionabilità ex art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 - pubbliche amministrazioni
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34763 - In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4920 depositata il 23 febbraio 2024 - In materia di invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35876 - L'obbligo di iscrizione di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…