MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 10 giugno 2013
Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2013 in favore dei medici radiologi
Art. 1
La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 59.273,59 con effetto dal 1° luglio 2013.
Art. 2
A norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata i sensi dell’articolo 20.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.
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