MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 10 giugno 2013
Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2013 nel settore industria
Art. 1
A norma dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvalo con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 76,11 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura di euro 15.983,10 e di euro 29.682,90.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 42.743,38 per i comandanti e i capi macchinisti, in curo 36.213,14 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 32.948,02 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendile, prevista dal primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 2011 e precedenti ………………………………. 1,0302
anno 2012 e I semestre 2013 ……………………….. 1,0000
Art. 2
A norma dell’articolo 76 del testo unico approvalo con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2013, è fissato in euro 526,26.
Art. 3
A norma dell’articolo 85 del tirato unico approvalo con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2013, è fissato in euro 2.108,62.
Art. 4
A norma dell’art. 8 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 235 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0302 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità | Importi dall’1/07/2013 |
Dal 50 al 59% | 295,31 |
Dal 60 al 79% | 414,31 |
Dall’80 all’89% | 769,24 |
Dal 90 al 100% | 1.185,10 |
100% + a.p.c. | 1.712,07 |
Art. 5
A norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000. n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.
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