MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 10 settembre 2021, n. 179
Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell’art. 40 ter decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Articolo 1
Modalità di erogazione delle prestazioni integrative arretrate
1. In attuazione dell’articolo 40 – ter, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2021, il presente decreto stabilisce le modalità per l’erogazione delle prestazioni integrative arretrate dei trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall’operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per le mensilità dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
2. Le prestazioni integrative arretrate di cui al comma 1 sono erogate dall’INPS direttamente ai lavoratori per una durata massima pari alla durata del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui ciascun lavoratore è già stato beneficiario.
3. Ai fini della definizione della misura della prestazione integrativa, si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269.
4. Le domande di accesso alle prestazioni integrative arretrate sono presentate all’INPS, secondo le modalità definite dall’Istituto con circolare, dal datore di lavoro e sono prese in considerazione dall’Istituto secondo l’ordine cronologico di presentazione.
5. Le prestazioni integrative arretrate sono erogate dall’INPS nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 12 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a erogare gli importi richiesti, l’accesso alle prestazioni integrative arretrate avviene secondo il criterio di precedenza cronologico di presentazione delle domande di cui al comma 4.
6. Le domande sono presentate entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2021.
Articolo 2
Limite massimo di spesa
1. Le prestazioni integrative arretrate sono erogate nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del decreto – legge n. 73 del 2021.
2. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, l’INPS non prende inconsiderazione ulteriori domande e ne fornisce comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
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