MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 11 ottobre 2018
Riduzione premio assicurativo 2018 per le imprese artigiane
Art. 1
Riduzione dei premi per gli artigiani
La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 24 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 7,09% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2018.
Art. 2
Risorse economiche
Le economie, eventualmente generate dall’applicazione dell’articolo 1, sono destinate ad incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L’INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.