MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 12 dicembre 2016
Definizione dei nuovi criteri di riparto tra le regioni, delle risorse di cui all’articolo 66, comma 4, della legge n. 144 del 17 maggio 1999
Art. 1
1. Con riferimento all’annualità 2016, le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzate all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione nei percorsi di Istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP), ai sensi dell’art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: per l’80% sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, limitatamente alle prime tre annualità; per il 14% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; per il 6% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dagli Istituti professionali di Stato in regime di sussidiarietà integrativa e complementare.
2. Con riferimento all’annualità 2017, le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzate all’assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: per il 75% sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; per il 19% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; per il 6% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dagli Istituti professionali di Stato in regime di sussidiarietà integrativa e complementare.
3. A decorrere dall’annualità 2018, le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzate all’assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: per il 75% sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; per il 25% sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005.
4. Allo scopo di sostenere un graduale processo di rafforzamento dell’offerta regionale dei percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad un accantonamento rispettivamente di 6 milioni di euro a valere sull’annualità 2016, 5 milioni di euro a valere sull’annualità 2017 e 4 milioni di euro a valere sull’annualità 2018, da ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dagli Istituti professionali di Stato in regime di sussidiarietà integrativa e da trasferire alle medesime sulla base di apposite convenzioni di impegno all’utilizzo delle risorse per le finalità di cui al presente comma.
5. Con riguardo alle risorse stanziate per l’annualità 2016 ai sensi dell’art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali determina i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base a principi di rafforzamento e premialità a valere sul progetto sperimentale recante «Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale» di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 24 settembre 2015, a partire dai seguenti indicatori:
a) attuazione della sperimentazione, in termini di atti amministrativi adottati per l’accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito della istruzione e formazione professionale;
b) rafforzamento dell’offerta di percorsi IeFP, in termini di atti amministrativi adottati per l’attivazione dei percorsi per il conseguimento del diploma di IeFP;
c) attivazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
d) attivazione dei percorsi formativi di alternanza scuola lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo n. 77 del 2005 nell’ambito della istruzione e formazione professionale;
e) rafforzamento dell’offerta formativa di istruzione e formazione professionale, anche nell’ambito del sistema duale, adottando a riferimento il tasso di partecipazione ai percorsi di IeFP rispetto alla popolazione residente di riferimento, nonché i tassi di abbandono e dispersione scolastica nei primi due anni della scuola secondaria superiore.
6. A decorrere dall’annualità 2016, per la quota di risorse finalizzate all’assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005, eccedente l’importo di € 249.109.570,00 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può adottare a riferimento l’indicatore di cui al comma 5, lettera e).
7. In caso di eventuali ulteriori stanziamenti, a decorrere dall’annualità 2017, per la determinazione dei criteri di riparto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può adottare a riferimento gli indicatori di cui al comma 5.
Art. 2
1. I piani di riparto delle risorse di cui all’art. 1 sono adottati dalla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati certificati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito del monitoraggio di cui all’art. 3.
2. A partire dall’annualità successiva al completamento e al collaudo tecnico delle funzionalità della sezione relativa all’istruzione e formazione professionale del sistema informativo della formazione professionale di cui all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, detto sistema costituisce lo standard unico nazionale di conferimento dei dati di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i dati conferiti secondo standard difformi non possono essere acquisiti né ai fini del riparto delle risorse né ai fini del monitoraggio di cui all’art. 3.
3. Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell’art. 2, commi da 106 a 126, della legge n. 191 del 2009.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1, la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre il riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di eventuali risorse residue relative ad annualità precedenti, sulla base dei criteri in vigore in ciascuna annualità.
Art. 3
1. Nell’ambito del monitoraggio di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 76 del 2005, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, anche tramite i dati ricavabili dal sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al monitoraggio annuale dei percorsi di IeFP finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche in riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 1.
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