MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 12 maggio 2021, n. 110
Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre2019, n. 160, e’ adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente regolamento si applica:
a) ai pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, amministrata dall’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012;
b) ai pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica;
c) ai dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica.
Art. 2
Termini e modalità per l’esercizio della facoltà di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all’articolo 1 che, alla data del 1° gennaio 2020, non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla medesima gestione previa comunicazione di adesione all’INPS da inoltrare perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con obbligo di versamento dei contributi secondo la normativa vigente.
Art. 3
Effetti della comunicazione di adesione
1. La comunicazione di adesione di cui all’articolo 2 comporta l’iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il relativo obbligo contributivo a decorrere dal primo giorno utile del mese in cui e’ presentata la comunicazione medesima.
2. L’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e’ irrevocabile ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 4
Contribuzione e aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) l’iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile di cui all’articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L’aliquota contributiva applicabile ai pensionati di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e’ pari allo 0,15 per cento dell’ammontare lordo della pensione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto 7 marzo 2007, n. 45, del Ministro dell’economia e delle finanze. L’importo lordo mensile delle pensioni fino al quale la contribuzione di cui al presente comma non e’ dovuta e’ pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Tale importo e’ automaticamente adeguato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo e’ prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all’iscritto.
4. La contribuzione e’ stabilita a totale carico dell’interessato e non è rimborsabile.
Art. 5
Rinvio
1. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, commi 1 e 2, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all’articolo 4, del decreto 7 marzo 2007, n. 45 del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.