MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 13 luglio 2022
Liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e determinazione delle risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
b) «Riparto del Fondo Povertà»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo Povertà secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all’art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all’art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito o direttamente dall’ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;
f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti le modalità di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell’anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447 del 12 febbraio 2021 e n. 938 del 4 febbraio 2022;
g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all’art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall’ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse;
h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 2
Determinazione delle somme liquidabili annualità 2021
1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2021 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi, presentati dagli ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022, contenenti a consuntivo il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021, sono determinate, nei limiti delle somme prenotate, le somme liquidabili agli Ambiti territoriali secondo la allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto, per un totale di euro 49.684.257,61.
2. Le somme prenotate, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 144 del 25 giugno 2021, non considerate liquidabili ai sensi del comma precedente, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.
Art. 3
Determinazione delle somme prenotate annualità 2022
1. Ai fini della determinazione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l’anno 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel rispetto delle istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo la allegata tabella 2, per un totale di euro 81.795.380,72.
2. In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate di cui alla allegata tabella 2 sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l’anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.
3. In sede di riparto del Fondo povertà, le somme di cui alla allegata tabella 2 saranno determinate entro il 30 giugno 2023 e laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell’annualità 2023, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.
Art. 4
Capitolo di spesa
1. La spesa complessiva graverà sulla disponibilità sul capitolo 3550 PG 1 «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», Missione 3 (24) – Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà – iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n. 9 – «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l’anno finanziario 2022.
Allegato
Tabella 1
Somme liquidabili annualità 2021
(Testo dell’allegato)
Tabella 2
Somme prenotate annualità 2022
(Testo dell’allegato)
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