MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 14 febbraio 2020, n. 6
Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Articolo 1
(Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
1.Sulla base delle istanze di rinnovo dell’iscrizione quinquennale e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa, nei confronti delle seguenti società: AZZURRA Certificazioni s.r.l., ECOS s.r.l. e V.I.R. s.r.l..
Articolo 2
(Variazione delle abilitazioni)
1.Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti già iscritti nell’elenco adottato con decreto direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019, sono modificate dalla data dal presente decreto per le seguenti società: AGENZIA BELTRAMO s.n.c., BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a., DEKRA Testing and Certification s.r.l., ECOS s.r.l., Ente Certificazioni s.p.a., G.E.S.A. s.r.l., MCJ s.r.l., NORMATEMPO s.r.l., SIDEL s.p.a., SIDELMED s.p.a., TRIVENETO s.r.l., VAI – Verificatori Associati Italiani s.r.l., VENETA ENGINEERING s.r.l., VERICERT s.r.l., VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l. e VSG Verifiche e Servizi Generali s.n.c..
2.Le variazioni di cui al comma 1 sono riportate nel nuovo elenco allegato al presente decreto.
Articolo 3
(Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
1.Sulla base delle istanze di iscrizione quinquennale nell’elenco dei soggetti abilitati e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le società: Eurocert s.r.l., IVEC s.r.l., V.E.C. s.r.l. e Vertest s.r.l. sono iscritte, per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto, nell’elenco allegato al presente decreto, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011.
Articolo 4
(Sospensione dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
1.Le abilitazioni della società INSPECTA s.r.l. iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019, sono momentaneamente sospese.
2.Rimane fermo il termine di validità dell’iscrizione quinquennale nell’elenco di cui al comma 1.
Articolo 5
(Cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)
1.La società CENTRO CERTIFICAZIONI s.r.l. è cancellata dall’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011 con effetto dalla data del presente decreto.
Articolo 6
(Elenco dei soggetti abilitati)
1.Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, è adottato il XXIII elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il XXII elenco adottato con decreto direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019.
Articolo 7
(Obblighi dei soggetti abilitati)
- Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
- I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
Allegato
ELENCO
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 9 del 14 febbraio 2024 - 47° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Decreto ministeriale n. 123 del 24 ottobre 2023 - 43° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 19 maggio 2022, n. 40 - Trentesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 69 del 7 giugno 2023 - Quarantesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
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