MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 15 luglio 2020, n. 41
Differimento, organizzazione e modalità di svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro, per la sessione 2020
Art. 1
(Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente del lavoro)
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020 è costituito, per la sessione dell’anno 2020, esclusivamente dalla prova orale.
2. Le commissioni di esame garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie indicate all’articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste per l’esercizio della professione di consulente del lavoro, avuto particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte.
Art. 2
(Differimento delle date di inizio delle prove orali e modalità di svolgimento)
1. A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le prove orali avranno inizio il 26 ottobre 2020 e proseguiranno secondo i calendari d’esame adottati dalle singole commissioni, in base al numero dei candidati.
2. I dirigenti degli uffici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020 assicurano che le prove orali si svolgano in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2.
3. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalità di svolgimento a distanza delle prove orali, qualora si renda necessario per l’evolversi della situazione epidemiologica.
Art. 3
(Differimento termine di presentazione della domanda di ammissione)
1. Fermo restando quanto già previsto all’articolo 4 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, il termine per la presentazione della domanda di ammissione è differito al 16 settembre 2020.
Art. 4
(Valutazione dei candidati)
1. La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020.
2. Ai fini dell’abilitazione dei candidati, rimane fermo quanto stabilito dal predetto articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020.
Art. 5
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, purché compatibili.
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