MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 15 settembre 2020
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiolgica da COVID-19
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell’art. 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono quelle che svolgono le attività individuate dai codici Ateco di cui all’allegato 1 del presente decreto.
3. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Art. 2
Modalità operative
1. L’agevolazione di cui all’art. 1 è concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell’8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, di seguito «Quadro temporaneo».
2. L’esonero di cui all’art. 1 è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
3. L’agevolazione contributiva di cui al presente decreto è riconosciuta dall’INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell’anno 2020.
4. In caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l’agevolazione è ridotta per la quota eccedente tale limite.
5. In caso di superamento del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, l’INPS provvede a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all’agevolazione.
6. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornendo i relativi elementi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Il rimborso all’INPS degli oneri derivanti dall’esonero contributivo di cui all’art. 1 è effettuato sulla base di apposita rendicontazione, che dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2021.
8. L’INPS provvede ad emanare, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, una circolare relativa all’esonero straordinario recante, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.
Art. 3
Versamenti e rimborsi
1. In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.
2. In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.
3. In caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale di cui al comma 1 dell’art. 2, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
4. In caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.
Allegato 1
01.11 xx – Coltivazione di cereali
01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista
01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
01.21.00 – Coltivazione di uva
01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30 – Riproduzione piante
01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 – Allevamento di suini
01.47.00 – Allevamento di pollame
01.49.10 – Allevamento di conigli
01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40 – Bachicoltura
01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
01.49.30 – Apicoltura
03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 28 maggio 2020, n. 64 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- INPS - Messaggio 25 maggio 2020, n. 2162 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- INPS - Circolare 10 luglio 2020, n. 84 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Nuove norme…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 24 luglio 2020, n. 2399 - Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n.77, recante "Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza…
- INPS - Messaggio 21 maggio 2020, n. 2110 - Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". (Art. 72…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…