MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 16 dicembre 2019
Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione, ai sensi dell’art. 1, comma 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, della pensione di inabilità ai lavoratori indicati nel seguente art. 2.
Art. 2
Soggetti destinatari
1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in servizio o cessati dall’attività alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ivi compresi coloro che:
a) In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell’INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possono far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;
b) siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l’anno 2020, riconosciuto ai sensi dell’art. 1, comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 3
Requisiti
1. La pensione di inabilità di cui all’art. 1 spetta a coloro i quali sono in possesso:
a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa;
b) del riconoscimento, da parte dell’INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, come previsto dall’art. 2, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Art. 4
Domanda di accesso al beneficio
1. Per l’anno 2019, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate all’INPS entro il 31 dicembre 2019.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
3. Le domande di accesso al beneficio di cui all’art. 1, da presentare all’INPS sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l’anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l’anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 10 milioni di euro per l’anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
4. Al fine di verificare il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 3, l’INPS procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.
5. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.
Art. 5
Comunicazione dell’esito della domanda di accesso al beneficio
L’INPS, all’esito del monitoraggio delle domande di cui all’art. 4, comunica all’interessato:
a) l’accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l’accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa;
c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l’interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.
Art. 6
Incompatibilità e incumulabilità
La pensione di inabilità di cui al presente decreto:
a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;
b) è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Per quanta non espressamente previsto dall’art. 1, commi 250 e 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, si applica la disciplina generale sulla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. L’INPS, d’intesa con l’INAIL, provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso alla pensione di inabilità di cui al presente decreto nell’ambito di quanto ivi previsto.
3. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere.
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