MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 16 luglio 2021, n. 46

Modalità semplificate e differita del termine di presentazione delle domande per gli esami di abilitazione per consulenti del lavoro, sessione 2021

Art. 1

(Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2/COVID-19, l’esame di Stato per l’esercizio della professione di consulente del lavoro di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 21 gennaio 2021 è costituito, per la sessione dell’anno 2021, esclusivamente dalla prova orale. Conseguentemente, le prove scritte previste dall’articolo 3 del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, in programma nei giorni 6 e 7 settembre 2021, non avranno luogo.

2. Le commissioni di esame garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie indicate dall’articolo 2, comma 3, del citato decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni ed abilità richieste per l’esercizio della professione di consulente del lavoro, avuto particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte.

Art. 2

(Differimento delle date di inizio delle prove orali e modalità di svolgimento)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, le prove orali avranno inizio in data 25 ottobre 2021 e proseguiranno secondo i calendari d’esame adottati dalle singole commissioni, in base al numero dei candidati.

2. I dirigenti degli uffici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021 assicurano che le prove orali si svolgano in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19.

3. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalità di svolgimento a distanza delle prove orali, qualora si renda necessario per l’evolversi della situazione epidemiologica.

Art. 3

(Differimento del termine di presentazione della domanda di ammissione)

1. Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 4 del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021 e tenuto conto del differimento dell’inizio delle prove d’esame, il termine per la presentazione della domanda di ammissione è differito al 10 settembre 2021.

Art. 4

(Valutazione dei candidati)

1. La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021.

2. Ai fini dell’abilitazione dei candidati, rimane fermo quanto stabilito dal predetto articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, purché compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.