MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 16 novembre 2017
Modalità per l’attuazione del contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’art. 76, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore di organizzazioni di volontariato per l’acquisto da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che la loro somma non sia superiore al costo di acquisto del bene.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti iscritti presso il registro unico nazionale del Terzo settore:
a) le organizzazioni di volontariato, per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali;
b) le fondazioni, per la donazione di beni nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.
Art. 3
Acquisti ammissibili al contributo
1. Il contributo è concesso ai soggetti di cui all’art. 2, per l’acquisto o per l’acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:
a) autoambulanze e rispettivi allestimenti;
b) autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale e rispettivi allestimenti;
c) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
d) beni acquistati da fondazioni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Sono esclusi dal contributo l’acquisto di beni immobili e di altri beni utilizzati per l’organizzazione e il funzionamento dei soggetti di cui all’art. 2.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non può essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse da quelle indicate all’art. 1, comma 1.
5. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore.
La vendita o la cessione è preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il corrispettivo della vendita o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto e il contributo ricevuto per l’acquisto dello stesso e l’organizzazione acquirente o cessionaria non può chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica.
L’organizzazione di volontariato cessionaria del contratto di leasing può richiedere il contributo ai sensi del presente decreto per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo.
7. Le disposizioni di cui i commi 4, 5 e 6 non si applicano ai beni di cui alla lettera d), del comma 1.
Art. 4
Suddivisione delle risorse disponibili
1. Con atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adattarsi ai sensi dell’art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, è stabilita annualmente la quota delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così suddivise:
a) nella misura del 65 per cento per l’acquisto di autoambulanze e di autoveicoli per attività sanitarie di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, e rispettivi allestimenti;
b) nella misura del 30 per cento per l’acquisto di beni strumentali;
c) nella misura del 5 per cento per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
Art. 5
Presentazione delle domande
1. La domanda di concessione del contributo è trasmessa annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, secondo le modalità stabilite dal Ministero stesso.
2. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all’art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la presentazione della domanda di concessione del contributo avviene per il tramite delle reti medesime.
3. Alla domanda di cui ai commi 1 e 2 sono allegati i seguenti atti:
a) documentazione recante i dati identificativi dell’ente richiedente;
b) copia autentica o conforme all’originale, rilasciata ai sensi di legge, dell’atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza, dei beni per i quali si chiede la concessione del contributo. In caso di acquisizione dei beni tramite leasing o finanziamento copia autentica o conforme all’originale, rilasciata ai sensi di legge, del contratto, con le fatture dei canoni pagati nell’anno di riferimento e le relative quietanze;
c) per le sole fondazioni, copia autentica o conforme all’originale, rilasciata ai sensi di legge, dell’atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza nonché copia autentica o conforme all’originale rilasciata ai sensi di legge dell’atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni e oneri in favore della struttura sanitaria pubblica. In alternativa potrà essere prodotta copia autentica o conforme all’originale rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione;
d) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per ogni bene acquistato o acquisito, nella quale si attesti che per lo stesso bene sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 1, comma 3 e all’art. 3, commi 4, 5 e 6 del decreto;
e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa l’utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017. Tale dichiarazione non è richiesta nei casi di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
4. Ciascuna delle reti associative di cui all’art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha ricevuto le domande di concessione del contributo da parte delle organizzazioni di volontariato a essa aderenti, trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, un’unica richiesta per l’importo complessivo del contributo ritenuto ammissibile, distinto per le tipologie di acquisto di cui all’art. 3, comma 1.
Art. 6
Termini di presentazione delle domande
1. Le domande di cui all’art. 5 sono presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di invio della domanda.
3. Ciascuna delle reti associative di cui all’art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 che ha ricevuto le domande di concessione del contributo da parte delle organizzazioni di volontariato a essa aderenti, trasmette la richiesta di cui all’art. 5, comma 4, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di leasing.
Art. 7
Esito delle domande
1. Con decreto direttoriale da emanare entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 6, comma 1, sono individuati gli enti beneficiari del contributo, con l’indicazione dell’importo del contributo concesso, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 8
Erogazione del contributo
1. Il contributo viene erogato tramite accredito bancario o postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del decreto direttoriale di cui all’art. 7.
2. L’erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all’art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 avviene per il tramite delle reti medesime.
3. I contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano vengono erogati direttamente alle predette province che provvedono al successivo trasferimento dei contributi in favore dei beneficiari.
Art. 9
Controlli
1. Al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita i controlli anche a campione sulle domande prodotte nonché sul corretto utilizzo dei beni per i quali è stato concesso il contributo.
2. I controlli possono essere attuati anche dalle reti associative ai sensi dell’art. 93, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, relativamente alle domande di concessione presentate dalle organizzazioni di volontariato presso le reti medesime.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può effettuare verifiche sull’attività svolta dalle reti associative, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Art. 10
Revoca del contributo
1. Il contributo è revocato qualora l’organizzazione beneficiaria non rispetti le prescrizioni del presente decreto ovvero risulti che la documentazione o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite dal presente decreto ai fini della concessione del contributo.
Art. 11
Norma transitoria
1. Il requisito dell’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall’art. 2, comma 1, nelle more dell’operatività del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dei soggetti beneficiari e delle reti associative, attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ai sensi dell’art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
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