MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 16 novembre 2021
Riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva ai lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103
Articolo 1
(Criteri di utilizzo delle risorse per l’anno 2021)
1. Ai lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.000,00 per il 2021.
2. L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi:
a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.
3. L’indennità di cui al comma 1 non spetta a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto- legge 103 del 2021:
a) siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
b) siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.
Articolo 2
(Modalità di presentazione delle domande e monitoraggio)
1. La domanda per la concessione dell’indennità di cui all’articolo 1 è presentata all’INPS tramite modello di domanda predisposto dall’Istituto e secondo le modalità e i termini definite dall’Istituto stesso.
2. Le indennità di cui all’articolo 1 sono erogate direttamente dall’INPS nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 3
(Rinvio)
1. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse relative all’annualità 2022 saranno definiti con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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