MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 17 ottobre 2016, n. 97510
Modifiche al decreto 9 gennaio 2015 relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico
Art. 1
Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’art. 2, comma 2, le parole: «più di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «più di cinque dipendenti»;
- b) all’art. 6, comma 4, le parole: «più di quindici lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «più di cinque lavoratori»;
- c) all’art. 7, comma 2, le parole: «più di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «più di cinque dipendenti».
Art. 2
Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
- a) all’art. 5, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) all’erogazione di prestazioni integrative della prestazione NASpI»;
- b) l’art. 5, comma 5, è sostituito dal seguente comma:
«L’integrazione dell’indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, provvede ad assicurare:
- per tutta la durata della prestazione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI, nell’importo riconosciuto per i primi tre mesi, maggiorato di euro 173;
- per il periodo successivo al godimento della indennità NASpI e per una durata massima di ulteriori 6 mesi, una prestazione d’importo pari al trattamento di cui alla lettera a) che precede»;
- c) l’art. 5, comma 6, è sostituito dal seguente comma:
«L’integrazione di cui al comma 5 è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, la decadenza e di ogni altra disposizione prevista per la NASpI»;
- d) l’art. 5, comma 7, è sostituito dal seguente comma:
«Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall’INPS con riferimento all’indennità NASpI»;
- e) l’art. 5, comma 11, è sostituito dal seguente comma:
«La contribuzione previdenziale correlata è dovuta anche nel caso dell’erogazione della prestazione integrativa NASpI di cui al comma 1, lettera b), ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non è comunque dovuta nel caso in cui l’erogazione della prestazione integrativa della NASpI sia avvenuta in un’unica soluzione»;
- f) l’art. 7, comma 5, è sostituito dal seguente comma:
«Un contributo straordinario mensile, nella misura del 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione della NASpI, per l’intera durata di fruizione di tale prestazione».
Art. 3
Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, dopo l’art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-bis «Modalità di accesso alle prestazioni»:
«1. L’esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle domande che riguardano le prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) e in secondo luogo su quelle relative alle prestazioni integrative di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), c) e d), rispettivamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
- L’importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni ordinarie non può superare il doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall’azienda richiedente nell’anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio precedente la prestazione.
- Nel caso di richiesta della prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) e c), non ci sono limiti di importo.
- Le domande di prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera d), sono regolamentate dal solo comma 1 del presente articolo.».
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