MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 17 ottobre 2017
Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Art. 1
(Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati)
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 2, numero 4), lettere da a) a g), e numero 99), lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ai fini di quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si definiscono:
1) “lavoratori svantaggiati”: coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) “non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) “avere un ’età compresa tra i 15 e i 24 anni”;
c) “non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito” ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
d) “aver superato i 50 anni di età” ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni di età;
e) “essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico” ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f) “essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato” ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell’articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato;
g) “appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile” ovvero coloro che appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile;
2) “lavoratori molto svantaggiati”: qualunque lavoratore che rientra in una delle seguenti categorie:
a) è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al numero 1), lettera a);
b) è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al numero 1), lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui al numero 1), lettere da b) a g).
Art. 2
(Abrogazione)
1. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2013, n. 153, è abrogato.
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