MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 19 agosto 2022

Criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

Articolo 1

(Finalità e dotazione finanziaria)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum prevista dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.

2. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi del medesimo articolo 33 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.

3. La quota parte del limite di spesa del fondo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è individuata in 95,6 milioni di euro per l’anno 2022.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari e misura dell’indennità)

1. Possono beneficiare dell’indennità una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

2. I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

3. Per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare.

4. L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda.

5. Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari di cui al comma 1 all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive previsto dall’art. 5 del presente decreto.

6. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

7. L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

Articolo 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

2. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

3. L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

4. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio e di quanto previsto dall’articolo 5 del presente decreto.

Articolo 4

(Verifica dei requisiti)

1. L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

2. In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui al comma 1, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

Articolo 5

(Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse disponibili)

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l’INPS e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 provvedono al monitoraggio del predetto limite e comunicano con cadenza settimanale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione all’INPS e agli enti di previdenza sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori.

Articolo 6

(Copertura finanziaria e rendicontazione)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 600 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede a valere sul fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2022. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.