MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 19 gennaio 2018
Costituzione dell’organismo nazionale di controllo di cui all’articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore
Art. 1
Costituzione
E’ costituita, ai sensi dell’art. 64, comma 1, del Codice del Terzo settore, una fondazione denominata «Organismo nazionale di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «ONC».
L’ONC è una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, ed ha durata illimitata.
Nello svolgimento delle sue funzioni, l’ONC opera, ai sensi dell’art. 65 del Codice del Terzo settore, anche attraverso propri uffici territoriali denominati «Organismi territoriali di controllo sui centri di servizio per il volontariato», o in forma breve «OTC».
Art. 2
Sede
L’ONC ha sede in Roma.
Le sedi degli OTC saranno individuate dal Consiglio di amministrazione dell’ONC, secondo principi di prossimità, efficienza, economicità e di salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario della fondazione.
Art. 3
Scopo e attività
L’ONC esercita nell’interesse generale, e nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle disposizioni del proprio statuto, le funzioni ad essa attribuite dall’art. 64, comma 5, del Codice del Terzo settore.
L’ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Gli OTC, quali uffici territoriali dell’ONC, che concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali della fondazione, svolgono, nell’interesse generale, le funzioni ad essi attribuite dall’art. 65, comma 7, del Codice del Terzo settore.
Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Art. 4
Patrimonio
Il patrimonio dell’ONC, necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3 del presente decreto, è costituito da una dotazione iniziale di euro 50.000,00, anticipata da Acri, a valere sulle risorse del FUN annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione per l’organizzazione ed il funzionamento della fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 8 del Codice del Terzo settore.
Concorrono a formare il patrimonio dell’ONC le ulteriori risorse derivanti dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi ed elargizioni di soggetti pubblici e privati.
Le risorse patrimoniali sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell’ONC e degli OTC nel perseguimento degli scopi istituzionali.
Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell’ONC e dei CSV, vincolato alla destinazione prevista dall’art. 62, comma 9, del Codice del Terzo settore.
Art. 5
Organi
Sono organi necessari della Fondazione:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) l’organo di controllo, con la presenza di almeno un revisore legale iscritto nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Le competenze ed il funzionamento degli organi nonché la composizione dell’organo di controllo sono regolate nello statuto.
Art. 6
Consiglio di amministrazione
In conformità a quanto previsto dall’art. 64, comma 2, del Codice del Terzo settore, il Consiglio di amministrazione della fondazione è composto dai seguenti membri: in rappresentanza di Acri:
Effettivi | Supplenti |
---|---|
avv. Giuseppe Guzzetti (Presidente) | dott. Vincenzo Marini |
prof. Francesco Profumo | dott. Giandomenico Genta |
dott. Antonio Finotti | ing. Antonio Cabras |
prof. avv. Umberto Tombari | dott. Giampiero Bianconi |
avv. Matteo Melley | dott. Gianni Borghi |
dott. Giorgio Righetti | dott.ssa Enrica Salvatore |
dott. Roberto Giusti | dott.ssa Cristiana Fantozzi |
in rappresentanza di CSVnet – Associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato:
Effettivi | Supplenti |
---|---|
dott. Stefano Tabò | avv. Luciano Squillaci |
dott. Roberto Museo | dott. Silvio Magliano |
in rappresentanza del Forum nazionale del Terzo settore:
Effettivi | Supplenti |
---|---|
sig.ra Claudia Fiaschi | sig. Raffaele Caprio |
sig. Maurizio Mumolo | sig. Vincenzo Costa |
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
Effettivo | Supplente |
---|---|
prof. Antonio Fici | sig.ra Livia Zuccari |
in rappresentanza della Conferenza Stato – Regioni:
Effettivo | Supplente |
---|---|
avv. Stefania Saccardi | dott.ssa Flavia Franconi |
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell’ONC.
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell’organo medesimo. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.
Con uno o più decreti ministeriali successivi all’adozione dello statuto dell’ONC saranno nominati i componenti degli OTC, ai sensi di quanto previsto dall’art. 65, commi 3, 4 e 5, del Codice del Terzo settore.
Art. 7
Statuto
Come suo primo atto, il Consiglio di amministrazione adotta lo statuto dell’ONC col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza di voti.
Lo statuto e le relative modifiche sono approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.
Art. 8
Clausola finanziaria
Le spese di organizzazione e di funzionamento dell’ONC e degli OTC, comprese quelle relative agli organi di cui all’art. 5, sono poste a carico delle risorse del FUN, salvi eventuali emolumenti per amministratori e dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti, i cui oneri graveranno, in maniera aggiuntiva, sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Art. 9
Vigilanza
L’ONC è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificarne il rispetto delle disposizioni di legge, del presente decreto e dello statuto, nonché il perseguimento degli scopi istituzionali.
Ai fini di cui al comma 1, l’ONC entro il 31 maggio di ogni anno trasmette al Ministero vigilante la relazione annuale sulle proprie attività e sull’attività e lo stato dei CSV.
Per le medesime finalità, l’ONC trasmette altresì al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalle rispettive deliberazioni, il bilancio preventivo, il rendiconto economico e l’atto di definizione triennale degli indirizzi strategici generali di cui all’art. 64, comma 5, lettera d), del Codice del Terzo settore.
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