MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 19 marzo 2013
Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili
Art. 1
1. Sono approvati i criteri e le tariffe previsti dall’art. 41, comma 2, della legge 9 novembre 2010, n. 183 (n.d.r.: dall’art. 41, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183), di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto che costituiscono parte integrante dello stesso.
Allegato 1
(Testo dell’Allegato)
Allegato 2
(Testo dell’Allegato)
Allegato 3
ISTRUZIONI ED ESEMPI PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI ALL’ARTICOLO 41 DELLA LEGGE N. 183/2010
1. Premessa.
Lo strumento atto a dare applicazione agli adempimenti previsti dall’art. 41 della legge 9 novembre 2010, n. 183 (n.d.r.:dall’art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183) è rappresentato dalle 8 tavole che compongono la presente tariffa.
I singoli termini di essa costituiscono l’ammontare del capitale che deve essere rimborsato da terzi responsabili e loro compagnie di assicurazione per ogni euro di prestazione erogata dall’ente preposto al pagamento della prestazione.
2. Struttura della tariffa.
La tariffa si articola in 8 tavole che saranno analizzate dettagliatamente nel seguito dell’allegato.
In base alla periodicità di pagamento, le prestazioni destinate agli invalidi civili si distinguono in due categorie a seconda che siano corrisposte in 12 o 13 mensilità.
In tutte e otto le tavole di cui si compone la tariffa, i coefficienti sono distinti in base al sesso e all’età del beneficiario della prestazione.
Tutte le prestazioni degli invalidi civili prese in esame sono prestazioni non reversibili.
Inoltre tutte le prestazioni previste per gli invalidi civili prese in esame nella presente tariffa, con esclusione della indennità di frequenza, sono prestazioni vitalizie, corrisposte al beneficiario fin tanto che sopravvive; invece, l’indennità di frequenza è una prestazione temporanea fino al raggiungimento dei 18 anni di età.
E’ opportuno esaminare nel dettaglio le tavole che costituiscono la tariffa.
Tavola 1 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (invalidi civili totali).
L’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è di gran lunga la prestazione più diffusa. E’ stata istituita dalla legge n. 18 dell’11 febbraio 1980 e l’importo mensile nel 2012 è di euro 492,97 per 12 mensilità.
L’indennità è indipendente dal reddito e dall’età del beneficiario ed è una prestazione non reversibile.
Tavola 2 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità (invalidi civili totali).
La prestazione in questione è destinata ad individui con età maggiore di 18 anni e minore di 65 anni ed è corrisposta in 13 mensilità.
Questo ultimo aspetto spiega la differenza con i coefficienti della Tavola 1 dato che per la realizzazione di entrambe le tavole è stato adoperato lo stesso tasso d’interesse annuo e la stessa tavola di mortalità.
La prestazione è vincolata al reddito del beneficiario, che nel 2012 non deve superare i 15.627,22 euro, e non è reversibile.
Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in esame è costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971; nel 2012 l’importo mensile di detta prestazione è di euro 267,57; al compimento del 65° anno di età, detta prestazione viene trasformata in assegno sociale, il cui importo, nel 2012, è di euro 429,00.
Tavola 3 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali).
Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in questione, corrisposta in 13 rate, è costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971; nel 2012 l’importo mensile di detta prestazione è di euro 267,57 ed il reddito annuo personale dell’invalido non può superare i 4.596,02 euro; detto assegno viene corrisposto alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni e al compimento del 65° viene trasformato in assegno sociale.
Tavola 4 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all’indennità speciale (ciechi parziali).
I ciechi civili assoluti beneficiano dell’indennità di accompagnamento, distinta dalla precedente omonima indennità destinata agli invalidi civili totali, istituita con la legge n. 406 del 28 marzo 1968 ed il cui importo mensile nel 2012 è di euro 827,05.
L’indennità speciale per i ciechi parziali è stata istituita con la legge n. 508/1988, viene corrisposta in 12 mensilità e spetta ai ciechi parziali di qualunque età indipendentemente dal reddito personale degli stessi.
Nel 2012 l’importo mensile di questa pressione è di euro 193,26.
L’indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l’indennità di frequenza ma è compatibile con la pensione spettante ai ciechi parziali.
Entrambe le indennità sono non reversibili e vengono corrisposte in 12 mensilità.
Tavola 5 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali).
Il riferimento legislativo che ha istituito le due prestazioni in esame è costituito dalla legge n. 66 del 10 febbraio 1962.
Sia per la pensione per i ciechi assoluti sia per la pensione per i ciechi parziali è previsto che il beneficiario disponga di un reddito annuo che non superi una determinata soglia, posta pari, nel 2012, a 15.627,22 euro.
Con riferimento agli importi, corrisposti in 13 mensilità, va precisato che: l’importo mensile della pensione per i ciechi assoluti è di euro 289,36 se il beneficiario non è ricoverato in istituto di cura o di euro 267,57 se invece è ricoverato in istituto di assistenza con pagamento della retta, anche in parte, a carico dello Stato o di un ente pubblico; inoltre è richiesto che il beneficiario sia maggiorenne; l’importo mensile della pensione per i ciechi parziali è di euro 267,57; inoltre per i ciechi parziali non sono previsti requisiti anagrafici per poter beneficiare della pensione la quale è incompatibile con l’indennità di frequenza.
Tavola 6 – Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all’indennità di comunicazione.
L’indennità di comunicazione è stata istituita dalla legge 21 novembre 1988, n. 508.
I criteri di concessione sono diversi a seconda che il richiedente abbia più o meno di 12 anni.
Se ha meno di 12 anni l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore.
Se ha più di 12 anni l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre chiesto di dimostrare che l’insorgenza della ipoacusia sia precedente ai 12 anni.
Detta indennità è indipendente dal reddito e dall’età.
Nel 2012 l’importo mensile è pari a euro 245,63 per 12 mensilità.
Tavola 7 – Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione.
La legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l’assegno mensile di assistenza che ha assunto la denominazione di pensione con l’art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
La pensione è concessa solo nel caso che queste condizioni vengano accertate e riconosciute dalle Commissioni di accertamento i requisiti sanitari fissati nell’art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 95.
Inoltre il percettore di detta prestazione deve disporre di un reddito personale non superiore ai 15.627,22 euro all’anno, nel 2012, e deve avere età compresa tra i 18 e 65 anni. Al compimento del 65° anno di età la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Nel 2012 l’importo della pensione è di euro 267,57 per 13 mensilità.
Tavola 8 – Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all’indennità mensile di frequenza.
L’indennità di frequenza è stata istituita dalla legge n. 289 dell’11 ottobre 1990. Spetta ai minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel dall’orecchio migliore. E’ subordinata alla frequenza di un centro di riabilitazione, di un centro di formazione professionale, di un centro di formazione professionale o di scuole di ogni ordine e grado ed è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero ed, inoltre, il beneficiario non può disporre di un reddito personale superiore ai 4.596,02 euro. Nel 2012 l’importo mensile ammonta ad euro 267,57 corrisposte in 12 mensilità.
Si riporta una tabella di riepilogo delle prestazioni che sono oggetto dell’azione di rivalsa e delle tavole della tariffa che sono associate alle singole prestazioni.
Riepilogo delle prestazioni soggette ad azione di rivalsa e tavola della tariffa da associare alle prestazioni
Prestazione | Tipologia beneficiari | Importo mensile 2012 | Periodicità nell’anno | Tavola | |
Indennità di accompagnamento | Invalidi civili totali | 492,97 | 12 | ® | Tavola 1 |
Pensione di inabilità | Invalidi civili totali | 267,57 | 13 | ® | Tavola 2 |
Assegno mensile di assistenza | Invalidi civili parziali | 267,57 | 13 | ® | Tavola 3 |
Indennità di accompagnamento | Ciechi assoluti | 827,05 | 12 | ® | Tavola 4 |
Indennità speciale | Ciechi parziali | 193,26 | 12 | ® | Tavola 4 |
Pensione | Ciechi assoluti | 289,36 o 267,57 | 13 | ® | Tavola 5 |
Pensione | Ciechi parziali | 267,57 | 13 | ® | Tavola 5 |
Indennità di comunicazione | Sordi | 245,63 | 12 | ® | Tavola 6 |
Pensione | Sordi | 267,57 | 13 | ® | Tavola 7 |
Indennità di frequenza | Invalidi civili parziali minori di 18 anni | 267,57 | 12 | ® | Tavola 8 |
3. Esempi.
Nel seguito saranno introdotti degli esempi per spiegare il funzionamento della tariffa dell’azione di rivalsa.
Per semplicità si supporrà che l’azione di rivalsa sia successiva ad un incidente automobilistico e sia, pertanto, rivolta verso l’assicuratore dell’automobilista che ha provocato l’incidente.
Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del 2011 per tutti gli esempi nel seguito esposti.
Il calcolo dell’importo dell’azione di rivalsa è dato dal prodotto di tre fattori: l’importo mensile della prestazione; il numero di mensilità in cui detta prestazione viene erogata nell’anno; il coefficiente della tariffa che è funzione della prestazione, del sesso e dell’età del beneficiario della stessa prestazione.
Esempio n. 1.
A seguito di un incidente automobilistico viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento ad una donna di 49 anni di età divenuta invalida civile totale.
Il coefficiente da applicare per ottenere l’importo dell’azione di rivalsa va cercato nella «Tavola 1 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (invalidi civili totali)».
Per una donna di 49 anni, il coefficiente da applicare è pari a: 17,6197: 12×492,97×17,6197=104.231,80 euro.
Esempio n. 2.
A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 71 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti.
Il coefficiente da applicare per ottenere l’importo dell’azione di rivalsa va cercato nella «Tavola 4 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all’indennità speciale (ciechi parziali)».
Per un uomo di 71 anni, il coefficiente da applicare è pari a: 9,4684.
L’ente erogatore chiederà all’assicuratore, ai sensi dell’art. 41 della legge n. 183/2010, un importo pari a: 12×827,05×9,4684=93.970,08 euro.
Esempio n. 3.
A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 52 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire sia l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti che la pensione.
L’importo che l’ente erogatore chiederà all’assicuratore dell’automobilista che ha causato l’incidente sarà dato dalla somma di due addendi: per la parte relativa all’indennità di accompagnamento dei ciechi, il coefficiente da applicare sarà prelevato dalla «Tavola 4 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all’indennità speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza dell’età 52 anni, per un maschio il coefficiente è pari a: 17,5052.
Per cui, per questa parte, l’importo da richiedere è pari a: 12×827,05×17,5052=173.732,11 euro; per la parte relativa alla pensione per i ciechi assoluti, il coefficiente va prelevato dalla «Tavola 5 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)»; per un uomo di 52 anni il coefficiente è: 17,5084.
Per cui, per questa parte, l’importo da richiedere è pari a: 13×289,36×17,5084=65.861,00 euro.
L’importo complessivo che l’ente erogatore chiederà all’assicuratore è, pertanto, di: 173.732,11+65.861,00=239.593,11 euro.
Esempio n. 4.
A seguito di un incidente d’auto, un ragazzo di 15 anni viene riconosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata l’indennità di accompagnamento.
Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 1 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (invalidi civili totali)»; in corrispondenza dell’età di 15 anni, il coefficiente è pari a: 30,0873.
L’importo complessivo che l’ente erogatore chiederà all’assicuratore è, pertanto, di: 12×492,97×30,0873=177.985,64 euro.
Esempio n. 5.
A seguito di un incidente d’auto, una donna di 22 anni viene riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto all’assegno mensile di assistenza.
Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 3 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali)»; in corrispondenza dell’età di 22 anni, il coefficiente è pari a: 41,6232.
L’importo che l’ente erogatore chiederà all’assicuratore dell’automobilista che ha causato l’incidente sarà dato da: 13×267,57×41,6232=144.782,56 euro.
Esempio n. 6.
A seguito di un incidente d’auto, una donna di 39 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la pensione e l’indennità speciale spettante ai ciechi parziali.
L’importo che l’ente erogatore chiederà all’assicuratore dell’automobilista che ha causato l’incidente sarà dato dalla somma di due addendi: per la parte relativa alla pensione spettante ai ciechi parziali, il coefficiente da applicare sarà prelevato dalla «Tavola 5 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)»; in corrispondenza dell’età 39 anni, per una donna il coefficiente è pari a: 28,8680.
Per cui, per questa parte, l’importo da richiedere è pari a: 13×267,57×28,8680=100.414,74 euro; per la parte relativa all’indennità speciale, il coefficiente va prelevato dalla «Tavola 4 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all’indennità speciale (ciechi parziali)»; per una donna di 39 anni il coefficiente è: 28,8647.
Per cui, per questa parte, l’importo da richiedere è pari a: 12×193,26×28,8647=66.940,70 euro.
L’importo complessivo che l’ente erogatore chiederà all’assicuratore è, pertanto, di: 100.414,75+66.940,70=167.355,44 euro.
Esempio n. 7.
A seguito di un incidente d’auto una donna di 74 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità speciale prevista per i ciechi parziali.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 4 – Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all’indennità speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza di 74 anni, il coefficiente per una donna è 10,4770.
Per cui l’importo dell’azione di rivalsa sarà: 12×193,26×10,4770=24.297,42 euro.
Esempio n. 8.
A seguito di un incidente d’auto una donna di 36 anni diventa sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 7 – Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione»; in corrispondenza dell’età di 36 anni il coefficiente è pari a: 35,2472.
Per cui l’importo dell’azione di rivalsa sarà: 13×267,57×35,2472=122.604,21 euro.
Esempio n. 9.
Ad una bambina di 10 anni viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di comunicazione.
Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 6 – Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all’indennità di comunicazione»; in corrispondenza dell’età di 10 anni il coefficiente è pari a: 46,3467.
Per cui l’importo dell’azione di rivalsa sarà: 12×245,63×46,3467=136.609,68 euro.
Esempio n. 10.
Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di frequenza.
Il coefficiente da applicare per calcolare l’importo della surroga va prelevato dalla «Tavola 8 – Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all’indennità mensile di frequenza»; in corrispondenza dell’età di 7 anni, per un bambino il coefficiente da utilizzare è 10,6516.
Pertanto, l’importo dell’azione di rivalsa sarà: 12×267,57×10,6516=34.200,58 euro.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 settembre 2013, n. 223.
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