MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 20 giugno 2020, n. 9
Nuove disposizioni per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
Articolo 1
(Istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga)
1. Le istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, sono presentate dai datori di lavoro secondo le modalità di seguito specificate, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5, e 6:
a) i datori di lavoro che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di dette nove settimane alla regione in cui sono situate le corrispondenti unità produttive, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b);
b) i datori di lavoro le cui unità produttive siano situate in cinque o più regioni o province autonome nel territorio nazionale, che abbiano già fatto richiesta dei trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori a nove settimane, presentano istanza per la richiesta di trattamenti fino al completamento di nove settimane al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) i datori di lavoro ai quali siano già stati autorizzati, dalla regione competente per territorio, ovvero, nei casi di cui alla lettera b), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trattamenti di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 per un periodo complessivo di nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, presentano istanza per la richiesta di trattamenti per periodi successivi, fino ad una durata massima di quattordici settimane, alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente.
2. Le eventuali istanze ai fini dell’erogazione dei trattamenti di cui al presente decreto, per un periodo di durata massima di quattro settimane, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal Io settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane sono presentate esclusivamente all’INPS. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al Io settembre 2020 nei limiti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate dai datori di lavoro entro i seguenti termini:
a) a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento, di cui all’articolo 2, comma 1, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data. Ai fini dell’anticipazione, il datore di lavoro trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS anche per la verifica dei presupposti di cui al comma 1, lettera c) e comma 2;
b) in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i termini di cui alla lettera a), la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, i termini di cui alla presente lettera sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo;
c) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 15 luglio;
d) indipendentemente dal periodo di riferimento, nel caso di datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, resta possibile la presentazione della domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
4. Per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei predetti comuni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, l’istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di tre ulteriori mesi rispetto al periodo di cui al comma 1, lettera a), successivamente ai quali l’istanza può essere presentata all’INPS ai sensi del comma 1, lettera c).
5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, per i datori di lavoro con unità produttive situate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché per i datori che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, l’istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata alla regione competente per territorio fino al completamento di quattro ulteriori settimane rispetto a quelle di cui al comma 1, lettera a), successivamente ai quali l’istanza può essere presentata all’INPS ai sensi del comma 1, lettera c).
6. Per i datori di lavoro con unità produttive site nelle province autonome di Trento e Bolzano, l’istanza per i trattamenti di cui al presente decreto è presentata per l’intero periodo di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, alla provincia autonoma, che autorizza la prestazione tramite i rispettivi fondi di solidarietà bilaterale di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Articolo 2
(Concessione ed erogazione dei trattamenti)
1. I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dall’amministrazione a cui è stata presentata l’istanza ai sensi dell’articolo 1, entro quindici giorni dalla presentazione della medesima. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), i decreti di concessione sono trasmessi all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), l’INPS, oltre ad autorizzare le domande, dispone, entro i medesimi termini di cui al primo periodo, una anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell’intero periodo. L’efficacia dei provvedimenti di concessione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 3.
2. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
3. L’INPS provvede all’erogazione delle prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all’articolo 3. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), a seguito della trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
4. L’INPS provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento di cui all’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18 del 2020.
Articolo 3
(Limiti di spesa e disposizioni finanziarie)
1. I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dalle amministrazioni a cui è stata presentata l’istanza ai sensi dell’articolo 1, nel limite delle risorse finanziarie come di seguito ad esse attribuite:
a) nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e comma 6, le regioni e le province autonome autorizzano i trattamenti nel limite di spesa complessivo di euro 2.991.236.112,00 per l’anno 2020, come ad esse attribuito e ripartito ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 marzo 2020 e 24 aprile 2020, incrementati di ulteriori euro 294.863.888 per l’anno 2020 sulla base delle istanze pervenute dai datori di lavoro e non ancora autorizzate e della stima delle possibili istanze future;
b) nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali autorizza i trattamenti nel limite di spesa di 700 milioni di euro per l’anno 2020, ad esso attribuito ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 marzo 2020, 24 aprile 2020 e 29 maggio 2020, incrementati di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020 sulla base delle istanze pervenute dai datori di lavoro e non ancora autorizzate e della stima delle possibili istanze future;
c) nei casi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), l’INPS autorizza i trattamenti nel limite di spesa di 900 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Per le regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, il limite di spesa di cui al comma 1, lettera a), è incrementato di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5.
3. Ai fini dell’erogazione dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 4, il limite di spesa è fissato in 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 22, comma 8-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020. Attesa l’unicità dei provvedimenti di concessione dei trattamenti, in cui sono autorizzati cumulativamente i periodi di cui all’articolo 22, commi 1 e 8-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, il rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo è garantito dall’INPS attribuendo gli oneri per i trattamenti fruiti in misura proporzionale ai periodi eccedenti le nove settimane sulla base delle autorizzazioni concesse.
4. I limiti di spesa di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere rideterminati con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Le rideterminazioni possono avvenire in decremento, sulla base del monitoraggio dell’INPS delle autorizzazioni concesse e dell’effettiva fruizione dei trattamenti. In ciascuno dei decreti interministeriali di cui al primo periodo è corrispondentemente modificato il limite di spesa di cui al comma 1, lettera c), in maniera da garantire il rispetto del limite massimo di spesa pari a 4.936,1 milioni di euro per l’anno 2020, di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 126, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020 e dall’articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. L’INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome, nonché in relazione alle erogazioni relative alle autorizzazioni concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e a darne tempestivo riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le amministrazioni di cui al comma 1 non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
7. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 1.244.863.888,00 per l’anno 2020 si provvede a valere sul capitolo 2619 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2020.
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