MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 20 ottobre 2022, n. 85
Trentaquattresimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Articolo 1
Variazione delle abilitazioni
1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti già iscritti nell’elenco adottato con decreto direttoriale 16 settembre 2022, n. 72 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per le seguenti società: EV – Euroverifiche S.r.l., V.E.M. s.r.l., VAI – Verificatori Associati Italiani s.r.l. e VERICERT s.r.l.
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell’elenco allegato al presente decreto.
Articolo 2
Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati
1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione, per i seguenti soggetti: C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l. e VERICERT s.r.l.
Articolo 3
Elenco dei soggetti abilitati
1. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato il XXXIV elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il XXXIII elenco adottato con decreto direttoriale 16 settembre 2022, n. 72 richiamato in premessa.
Articolo 4
Obblighi dei soggetti abilitati
1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a 10 anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
6. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.
Allegato
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del Decreto Legislativo n. 812008
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Decreto ministeriale n. 123 del 24 ottobre 2023 - 43° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 12 ottobre 2021, n. 63 - Ventisettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 19 maggio 2022, n. 40 - Trentesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 13 gennaio 2022, n. 1 - Ventinovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 116 - Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 69 del 7 giugno 2023 - Quarantesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…