MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 22 gennaio 2022

Attuazione dell’art. 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 1124/1965 ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo, di cui alla delibera n. 323 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 23 novembre 2021

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ai sensi dell’articolo 66, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Articolo 2

(Soggetti assicurati)

1. I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che effettuano le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche sono assicurati indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro di cui al citato articolo 1, comma 188.

Articolo 3

(Soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio assicurativo)

1. Per i lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

2. Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il premio assicurativo deve essere versato dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione.

3. Con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale di cui all’articolo 2, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il premio deve essere versato dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate.

4. Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti al Fondo pensione lavoratori dello l’obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

5. Agli effetti del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i soggetti assicuranti di cui ai commi da 1 a 4 del presente decreto sono considerati datori di lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto. Essi sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti dal predetto titolo e sono soggetti alle medesime sanzioni.

Articolo 4

(Premi assicurativi)

1. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è attuata con le modalità previste dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore.

Articolo 5

(Inquadramento nella gestione tariffaria)

1. Il soggetto assicurante, committente o impresa, è inquadrato in una delle gestioni tariffarie ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Articolo 6

(Retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo del premio e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie)

1. Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

2. Ai fini della liquidazione delle prestazioni si applicano gli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Articolo 7

(Presentazione delle denunce di iscrizione e variazione in sede di prima liquidazione)

1. In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, presentano la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

2. In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgano alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

3. I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.

Articolo 8

(Scambio dati Inps Inail)

1. Per le finalità di verifica e controllo nell’ambito dell’adempimento delle funzioni di propria competenza attribuite dall’articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 relative all’estensione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps, l’Inail è autorizzato a trattare i dati personali anagrafici e contributivi dei soggetti iscritti al predetto Fondo nonché dei soggetti, ovvero imprese, committenti e lavoratori autonomi, tenuti all’obbligo contributivo al Fondo stesso.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. L’Inail e l’Inps regolano modalità, contenuti e termini dell’accesso alle informazioni presenti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con apposita convenzione o con apposito atto aggiuntivo ad una delle convenzioni in atto.

Articolo 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.