MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 23 febbraio 2022, n. 31

Modello “UNI-piattaforme” per il lavoro intermediato da piattaforme digitali

Articolo 1

(Definizioni)

1.Ai fini del presente decreto si intende per:

a) piattaforme di lavoro digitale: i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;

b) lavoro intermediato da piattaforma digitale: la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1.Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai committenti in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.

Articolo 3

(Modelli e modalità di comunicazione)

1.Per le comunicazioni di cui al precedente articolo 2 viene adottato il modello “UNI-piattaforme”, di cui all’Allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all’Allegato B e le modalità tecniche di cui all’Allegato C. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il modello di cui al comma 1 è disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it ed è aggiornato con decreto direttoriale.

2.I dati contenuti nel modello “UNI-piattaforme” vengono resi disponibili all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della Previdenza sociale, all’Istituto nazionale per le Assicurazioni e gli Infortuni sul lavoro, alle Regioni e Province Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell’Interno, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale.

3.Fermo restando il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, il committente della prestazione autonoma, ivi inclusa quella occasionale, entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro invia una comunicazione con il modello “UNI-piattaforme” di cui all’Allegato A con le modalità tecniche di cui all’Allegato C.

4.Con le medesime modalità di cui al precedente comma 4 sono comunicati i rapporti di lavoro stipulati contestualmente con due o più lavoratori.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1.Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it – sezione Pubblicità legale e della sua adozione ne è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2.Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza.

Allegato A

MODELLO UNI-PIATTAFORME

(Testo dell’allegato)

Allegato B

SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE

(Testo dell’allegato)

Allegato C

MODALITA’ TECNICHE