MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 24 marzo 2020
Riparto dei fondi, previsto dall’art. 22 del Decreto Cura Italia “Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga”
Art. 1
1.È ripartito e assegnato l’importo di 1.293,2 milioni di euro (milleduecentonovantatremilioniduecentomila/OO), quale prima quota delle risorse di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per l’anno 2020, come di seguito specificato, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo articolo 22, comma 1. Il riparto è individuato sulla base della quota regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari dei trattamenti medesimi, come rilevati dall’INPS nei propri archivi.
Regione | Lavoratori dipendenti non coperti da trattamenti ordinari di integrazione salariale (fonte: INPS) | Quota (%) | Risorse |
---|---|---|---|
Abruzzo | 54.801 | 2,10% | 27.157.200,00 |
Basilicata | 31.661 | 1,21% | 15.647.720,00 |
Calabria | 78.558 | 3,02% | 39.054.640,00 |
Campania | 204.718 | 7,86% | 101.645.520,00 |
Emilia Romagna | 223.383 | 8,58% | 110.956.560,00 |
Friuli Venezia Giulia | 50.164 | 1,93% | 24.958.760,00 |
Lazio | 290.944 | 11,17% | 144.450.440,00 |
Liguria | 64.635 | 2,48% | 32.071.360,00 |
Lombardia | 399.417 | 15,34% | 198.376.880,00 |
Marche | 66.558 | 2,56% | 33.105.920,00 |
Molise | 12.473 | 0,48% | 6.207.360,00 |
Piemonte | 166.042 | 6,38% | 82.506.160,00 |
Prov. aut. Bolzano | 28.097 | 1,08% | 13.966.560,00 |
Prov. auton. Trento | 17.086 | 0,66% | 8.535.120,00 |
Puglia | 214.692 | 8,24% | 106.559.680,00 |
Sardegna | 66.136 | 2,54% | 32.847.280,00 |
Sicilia | 217.604 | 8,36% | 108.111.520,00 |
Toscana | 170.451 | 6,55% | 84.704.600,00 |
Umbria | 40.439 | 1,55% | 20.044.600,00 |
Valle d’Aosta | 6.419 | 0,25% | 3.233.000,00 |
Veneto | 199.554 | 7,66% | 99.059.120,00 |
Totale complessivo | 2.603.832 | 100,00% | 1.293.200.000,00 |
Art. 2
- Nel caso di crisi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020. Il decreto di concessione del trattamento, a valere sulle risorse non assegnate ai sensi dell’articolo 1 e in ogni caso nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2020, è trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’INPS negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all’articolo 22, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020.
Art. 3
- Le Regioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge 3 marzo 2020, n. 9 possono adottare, ai fini della presentazione delle istanze di trattamenti di cassa integrazione in deroga ivi disciplinati, le medesime procedure previste ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
- Restano fermi i limiti di spesa di cui all’articolo 17, comma 1, del predetto decreto-legge n. 9 del 2020. I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga che possono essere riconosciuti entro detti limiti di spesa si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a valere sulle risorse assegnate ai sensi del presente decreto e possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.
Art. 4
- I trattamenti di cui al presente decreto sono concessi dalle Regioni e dalle Province Autonome ovvero dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle medesime nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite rispettivamente ai sensi degli articoli 1 e 2. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e a darne tempestivo riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e alle Province Autonome interessate, secondo le indicazioni fornite dal Ministero medesimo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni e le Province Autonome e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle medesime non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
Art. 5
- Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto pari rispettivamente a 1.293,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 120 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede a valere sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2020.
Emergenza COVID-19
Art. 22 D.L. 18/2020
Ripartizione regionale del numero dei lavoratori potenziali beneficiari delle integrazioni salariali in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. 18/2020
L’art. 22 del D.L. 18/2020 prevede nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.
In particolare, in considerazione delle crisi aziendali conseguenti al diffondersi dell’emergenza epidemiologica in tutto il territorio nazionale, l’articolato prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente per quelle realtà aziendali non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria o dei fondi di solidarietà.
Sulla base dei dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari individuati nella relazione tecnica di accompagnamento al D.L. 18/2020 relativi ai lavoratori dipendenti di aziende del settore privato inclusi i lavoratori agricoli, si individua la platea complessiva dei potenziali beneficiari del trattamento di cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 22, escludendo dal totale dei lavoratori i dipendenti da aziende assicurate per cassa integrazione ordinaria o trattamenti dei fondi di solidarietà. La ripartizione regionale di tali lavoratori, sulla base del luogo di lavoro, è riportata nella tabella seguente:
Potenziali lavoratori interessati dalla cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del D.L. n. 18/2020
Regione lavoro | Numero lavoratori |
---|---|
Abruzzo | 54.801 |
Basilicata | 31.661 |
Calabria | 78.558 |
Campania | 204.718 |
Emilia Romagna | 223.383 |
Friuli Venezia Giulia | 50.164 |
Lazio | 290.944 |
Liguria | 64.635 |
Lombardia | 399.417 |
Marche | 66.558 |
Molise | 12.473 |
Piemonte | 166.042 |
Prov. aut. Bolzano | 28.097 |
Prov. auton. Trento | 17.086 |
Puglia | 214.692 |
Sardegna | 66.136 |
Sicilia | 217.604 |
Toscana | 170.451 |
Umbria | 40.439 |
Valle d’Aosta | 6.419 |
Veneto | 199.554 |
Totale complessivo | 2.603.832 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 24 marzo 2020 - Cura Italia, Catalfo: firmato primo Decreto per riparto fondi CIG in deroga
- BANCA D'ITALIA - Comunicato 23 marzo 2020 - Comunicazione del 23 marzo 2020 - Decreto Legge "Cura Italia" (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 8557 depositata il 27 marzo 2023 - Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme,…
- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIA - Circolare 17 luglio 2020, n. 1571 - Fondo di garanzia per le PMI - Interventi di garanzia in favore delle imprese agricole ai sensi dell’articolo 78 del decreto.legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "DL Cura Italia") come…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 02 luglio 2020, n. C-231/19 - Una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…