MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 24 marzo 2022
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
Art. 1
Criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale
1. L’erogazione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondono ai seguenti criteri:
a) mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell’adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento;
b) acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore.
Art. 2
Modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale
1. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 1, le regioni e le province autonome definiscono, nell’ambito della propria offerta formativa, i percorsi di aggiornamento professionale anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validità dei percorsi ai fini dell’assolvimento dell’impegno formativo, della spendibilità degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le modalità attuative adottate dalle regioni e province autonome ai sensi del presente comma sono comunicate all’ANPAL.
Art. 3
Presa in carico dei beneficiari dell’ISCRO
1. Le regioni e le province autonome rendono consultabili sui propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili, mettendo a disposizione un’area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse.
2. Nell’ambito del sistema informativo della formazione professionale di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di rendere disponibili alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’art. 1 del medesimo decreto legislativo i percorsi di aggiornamento professionale, l’ANPAL, le regioni e le province autonome definiscono gli elementi informativi e le procedure per il conferimento dei dati.
3. La domanda di ISCRO, presentata all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. ANPAL e INPS assicurano un flusso informativo verso le regioni e le province autonome.
4. I beneficiari dell’ISCRO, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 contattano i centri per l’impiego, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome o, in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego entro il termine di novanta dalla medesima data per la stipula del patto di servizio personalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Art. 4
Monitoraggio delle iniziative di formazione
1. L’ANPAL monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’ISCRO, sulla base dei dati conferiti in esito alla definizione degli elementi informativi e delle procedure per il conferimento dei dati di cui all’art. 3, comma 1, anche ai fini della registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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