MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 24 novembre 2021, n. 224
Attuazione dell’articolo 13, comma 1, lett. b) punto 5, del D.L. n. 146/2021 recante ridefinizione della composizione del tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP
Articolo 1
(Finalità)
1. In attuazione dell’articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di assicurare il coordinamento e lo sviluppo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 183 del 25 maggio 2016.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, da un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro, da un rappresentante dell’INAIL, da un rappresentante dell’INPS e da cinque rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Per ciascun componente è prevista l’individuazione di un supplente.
3. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 183 del 25 maggio 2016, sono invitati a partecipare ai lavori del Tavolo tecnico rappresentanti dei ministeri competenti in relazione a specifiche esigenze di approfondimento e sviluppo.
Articolo 2
(Costituzione del Tavolo tecnico)
1. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuati i componenti del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP, in base alle designazioni fornite dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.
2. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. I componenti del Tavolo tecnico non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.
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