MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 24 ottobre 2013, n. 76498

Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione del trattamento di CIG in favore del settore della pesca

Art. 1

Ai sensi dell’articolo 1 comma 229 della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) sono destinati € 30 milioni per la cassa integrazione guadagni per il settore della pesca.

Art. 2

In applicazione degli accordi governativi del 29 luglio 2013 citati in premessa, tenuto conto preliminarmente delle istanze riferite alle annualità pregresse presentate nei termini di cui all’accordo governativo del 17.07.2012:

a) la CIG è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge n. 142/2001 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito;

b) il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore- anche collegate ai periodi di fermo biologico- in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente;

c) l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle Parti sociali presso le locali Autorità marittime;

d) le istanze dovranno indicare il numero delle ore di effettiva sospensione per ogni lavoratore e dovranno essere presentate agli uffici INPS competenti per territorio entro e non oltre la data del 15.01.2014;

e) l’INPS, incaricato dell’ammissione ai trattamenti e alla erogazione degli stessi, nei limiti delle risorse disponibili provvederà al pagamento diretto dei trattamenti di sostegno al reddito, secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, pari ad euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale viene incaricato dell’ammissione ai trattamenti, nei limiti delle risorse assegnate e dell’erogazione delle prestazioni di Cassa integrazione guadagni, provvedendo entro il mese di marzo 2014 al monitoraggio ed alla quantificazione della previsione di spesa necessaria per effettuare i pagamenti di competenza 2013.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l’INPS è tenuto a monitorare e quantificare la previsione di spesa e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili, garantendo parità di accesso alla CIG in deroga.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.