MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 25 febbraio 2019, n. 8
Adozione ventunesimo elenco soggetti abilitati verifiche periodiche
Articolo 1
(Rinnovo delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa, per i seguenti soggetti: Daos s.r.l., Gruppo Sicurezza Ambiente s.r.l., Inspecta s.r.l., Prosystem Engineering s.r.l. e V.S.G. Verifiche e Servizi Generali s.n.c..
Articolo 2
(Variazione delle abilitazioni)
Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti già iscritti nell’elenco adottato con decreto direttoriale 10 agosto 2018, n. 72, sono modificate, dalla data dal presente decreto, secondo le rispettive istanze di variazione presentate da: Agenzia Beltramo s.n.c., Apice s.r.l., Cervino s.r.l., E.M.Q.-DIN s.r.l., Ente Certificazioni s.p.a., I.M.Q. – Istituto Italiano del Marchio di Qualità s.p.a., Metide s.r.l., Misurlab s.r.l., OCERT . Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l. e Verimpianti s.r.l..
Per i soggetti di cui al comma 1 resta invariato il periodo di validità dell’iscrizione nell’elenco.
Articolo 3
(Proroga delle iscrizioni nell’elenco dei soggetti abilitati)
Al fine di garantire la continuità operativa della M.D.F. Verifiche s.a.s., la relativa iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni è temporaneamente prorogata al 30 aprile 2019.
La proroga di cui al comma 1 decorre dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa.
Qualora, al termine dell’istruttoria tecnica, sia accertata la ricorrenza delle condizioni previste per il rinnovo dell’iscrizione, gli effetti di validità dell’iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 decorrerà dalla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa.
Se, al termine dell’istruttoria tecnica, sia accertata la mancanza delle condizioni previste per il rinnovo dell’iscrizione, gli effetti del mancato rinnovo decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza dell’iscrizione inizialmente concessa.
Articolo 4
(Cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati)
I soggetti Gruppo Torinoprogetti Società d.ingegneria s.r.l. e TÜV Rheinland Italia s.r.l. sono cancellati dall’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del D.I. 11.4.2011, con effetto dal 21 gennaio 2019, data di scadenza delle rispettive iscrizioni.
Articolo 5
(Elenco dei soggetti abilitati)
Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, è adottato il XXI elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il XX elenco, adottato con decreto direttoriale 23 novembre 2018, n. 89.
Articolo 6
(Obblighi dei soggetti abilitati)
Con l.iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
I soggetti abilitati sono tenuti a riportare, in un apposito registro informatizzato, copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011, i soggetti abilitati dovranno comunicare l.organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
Allegato
ELENCO
(Testo dell’allegato)
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