MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 26 novembre 2018, n. 19

Corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 1, comma 346 e comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzata, per l’anno 2017, la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, come da elenco Allegato n. 1 parte integrante del presente provvedimento.

L’indennità di cui al comma precedente è autorizzata in favore di n. 7.578 lavoratori per un totale di n. 272.380 giornate indennizzabili, per un totale di euro 8.313.260,16 comprensiva dell’aggio a favore dell’INPS, così come previsto dalla Convenzione.

Articolo 2

Il periodo di fermo pesca obbligatorio per la tipologia del pesce spada, per l’anno 2017, ai sensi del Decreto Ministeriale delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 (prot. n. 3820 del 17 febbraio 2017) e tenuto conto della corrispondenza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il predetto Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (prot. 40/13584 del 4 ottobre 2018) dispone l’indennizzo esclusivamente per i giorni lavorativi dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017, per un totale massimo di n. 38 giornate liquidabili.

Di conseguenza per le n. 21 istanze, pervenute attraverso il sistema CIGS on-line, di seguito elencate: 51428, 51466, 52607, 52634, 52639, 52643, 52646, 52653, 52696, 52705, 52709, 52730, 53018, 53354, 53496, 53512, 53544, 53555, 53988, 53990, 53999, segnalate nell’elenco Allegato n. 1, l’autorizzazione dell’indennità in questione è limitata al periodo 16 febbraio 2017-31 marzo 2017.

Articolo 3

Con riferimento ai marittimi riportati nell’elenco Allegato n. 2, in ordine ai quali sono stati notificati alle imprese, via pec, i decreti di rigetto, per mancanza di uno o più requisiti essenziali all’istruttoria della pratica, viene previsto un accantonamento delle risorse, pari ad euro 23.451,84 per la liquidazione delle spettanze in caso di contenzioso favorevole al lavoratore, comprensivo di aggio a favore dell’INPS, come previsto dalla Convenzione.

Articolo 4

L’I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento dell’indennità di cui all’articolo 1 del presente decreto fino ad un massimo di euro 8.171.400,00 al netto dell’aggio a suo favore, previsto dalla Convenzione.

Articolo 5

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Interministeriale n. 5/2017, il presente decreto di concessione è trasmesso al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agro-alimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, ai fini della liquidazione della indennità di cui trattasi, nel rispetto della procedura prevista dalla Convenzione richiamata.