MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 27 aprile 2018, n. 50
Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalità con cui le imprese sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica. Alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile.
2. Per gli enti di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento adottato ai sensi del predetto art. 1 del decreto legislativo. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del presente decreto.
3. Per «atto scritto avente data certa» si intende un atto scritto la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge.
Art. 2
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle operazioni straordinarie
1. L’organo di amministrazione dell’impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, l’intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione di cui agli articoli 4 e 5, necessaria alla valutazione di conformità dell’operazione al decreto. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti la predetta comunicazione è disposta dall’organo di amministrazione individuato dal regolamento di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 o, in mancanza, come individuato e risultante dal registro delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 20 maggio 1985 n. 222.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto prodotto dall’impresa sociale, svolge l’istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario.
3. Al termine dell’istruttoria, il Ministero rilascia l’autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l’autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
Art. 3
Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione
1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-quater del codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica dell’ente avente la qualifica di impresa sociale. Nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le norme vigenti richiedono la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario adattare le informazioni alla natura degli stessi.
Art. 4
Trasformazione, fusione e scissione
1. In caso di trasformazione, fusione o scissione, l’organo di amministrazione dell’impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull’operazione straordinaria, l’intenzione di procedere al compimento dell’operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione dell’operazione da porre in essere, sono allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti, secondo le modalità di cui ai commi 2 e seguenti e la relazione degli amministratori redatta secondo le modalità di cui al comma 5. Dall’atto deve risultare la data in cui deve riunirsi l’organo statutariamente competente, nonché quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.
2. La situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell’operazione deve essere riferita:
a) in caso di trasformazione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno di convocazione dell’assemblea straordinaria o di altro organo statutariamente competente a deliberare sulla trasformazione;
b) in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto a quella in cui il progetto di fusione o scissione viene depositato con le modalità previste dal codice civile.
3. La situazione patrimoniale deve comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 112 del 2017 secondo le forme normalmente utilizzate dall’impresa sociale, ed essere redatta con l’osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
4. La situazione patrimoniale può essere sostituita dall’ultimo bilancio di esercizio:
a) in caso di trasformazione, laddove la delibera sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell’ultimo bilancio di esercizio approvato;
b) in caso di fusione o scissione, nel caso in cui l’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione secondo le modalità previste nel codice civile.
In tali casi l’organo di amministrazione è tenuto a fornire un supplemento di informativa a integrazione di quanto indicato nel bilancio, al fine di aggiornare le informazioni.
5. La relazione degli amministratori deve indicare:
a) le ragioni che inducono a compiere l’operazione straordinaria;
b) le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall’operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell’assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell’impresa sociale;
c) la prevedibile evoluzione dell’attività dell’impresa dopo l’effettuazione dell’operazione.
6. Qualora debba essere predisposta la relazione di cui all’art. 2500-sexies del codice civile ovvero la relazione di cui all’art. 2501-quinquies del codice civile, le informazioni di cui al comma 5 possono essere inserite nel medesimo documento.
Art. 5
Cessione d’azienda o di un ramo d’azienda
1. In caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale, l’organo di amministrazione dell’impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l’intenzione di procedere all’operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa e nel quale deve risultare la data in cui deve riunirsi l’organo statutariamente competente, è allegata la situazione patrimoniale dell’ente, secondo le modalità di cui al comma 2, la relazione giurata di cui al comma 3 e la relazione degli amministratori ai sensi del comma 4.
2. La situazione patrimoniale dell’ente, redatta con le modalità di cui all’art. 4, comma 2, deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione dell’organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione.
3. La relazione giurata, redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa sociale, deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell’impresa sociale.
4. La relazione degli amministratori deve indicare:
a) le ragioni che giustificano il compimento della cessione;
b) le modalità con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale dell’impresa sociale cedente;
c) la prevedibile evoluzione dell’attività dell’ente dopo il compimento dell’operazione;
d) il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso.
Art. 6
Devoluzione
1. In caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista devoluzione del patrimonio ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l’organo di amministrazione dell’impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell’ente che devolve e dell’ente o degli enti beneficiari della devoluzione – ivi inclusi, per questi ultimi, qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni, gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo settore – e l’ammontare del patrimonio da devolvere.
2. All’atto di cui al comma 1 sono allegati:
a) il verbale dell’assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale;
b) copia dell’atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione nonché dell’atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
c) accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.
3. In caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio di cui al presente articolo e all’art. 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017, si applicano le previsioni di cui all’art. 15, comma 6 e seguenti.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008, recante «Adozione delle linee-guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l’impresa sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 aprile 2008, n. 86, è abrogato.
Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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