MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 27 febbraio 2019
Approvazione della Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 1
E’ approvata, come da tabella annessa al presente decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell’INAIL n. 45 del 4 febbraio 2019, la Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Articolo 2
L’INAIL, ai sensi dell’articolo 1, comma 1124, della legge n. 145 del 2018, per garantire la sostenibilità della Nuova tariffa di cui all’articolo 1, comunque sottoposta a revisione al termine del primo triennio di applicazione, limitatamente al quale è assicurata la relativa copertura finanziaria sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 1122, della predetta legge n. 145 del 2018, ne assicura, durante il triennio di vigenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate, tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze l’adozione delle conseguenti misure correttive.
Articolo 3
La tariffa di cui all’articolo 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 2 in merito al periodo di vigenza, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il presente decreto è trasmesso agli organi dì controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.
Allegato 1
TARIFFA GESTIONE NAVIGAZIONE
Art. 1 – Nuovi tassi di tariffa della gestione navigazione
| Codice | Categoria assicurativa | Aliquota % (*) |
|---|---|---|
| 11 | Concessionari di bordo | 4,43 |
| 12 | Personale addetto alle prove in mare | 4,43 |
| 13 | Tecnici e ispettori | 4,43 |
| 16 | Appalti ai servizi di bordo | 4r43 |
| 20 | Trasporto passeggeri | 4,43 |
| 21 | Trasporto passeggeri RFI | 4,43 |
| 30 | Trasporta merci nazionale | 5,61 |
| 30 | Trasporto merci internazionale | 6,35 |
| 31 | Trasporto merci RFI | 5,61 |
| 40 | Rimorchiatori | 3,50 |
| 50 | Attività ausiliarie | 4,71 |
| 60 | Traffico locale | 3,50 |
| 71 | Pesca oltre gli stretti | 7,30 |
| 72 | Pesca mediterranea | 7,30 |
| 73 | Pesca costiera | 5,07 |
| 80 | Diporto | 3,54 |
| 82 | Diporto a noleggio | 3,54 |
| —(*) Tassi di tariffa per 100 euro di retribuzione. | ||
I premi derivanti dai tassi della nuova Tariffa sono soggetti all’applicazione dell’addizionale di cui all’art. 181 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Con l’applicazione della nuova Tariffa cessa l’applicazione della riduzione prevista dalla dall’art. 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Art. 2 – Abolizione dei Sovrapremi
A decorrere dal 1° gennaio 2019 il premio supplementare per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali a carico di sommozzatori e palombari e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia non è più dovuto.
Art. 3 – Aggiornamento tariffario
L’Inail assicura, fin dal primo anno di applicazione della nuova Tariffa, il costante monitoraggio dei suoi effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate, tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale, propone tempestivamente l’adozione delle conseguenti misure correttive, informando preventivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Allo scadere del primo triennio di applicazione l’Inail effettua la verifica sullo stato di equilibrio della Tariffa e sull’efficacia della stessa, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze con la relativa proposta di revisione.