MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 27 febbraio 2019
Approvazione della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 1
E’ approvata, come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dai Presidente dell’INAlL n. 43 del 30 gennaio 2019, la Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Articolo 2
L’INAIL, ai sensi dell’articolo 1, comma 1124, della legge n. 145 del 2018, per garantire la sostenibilità della Nuova tariffa di cui all’articolo 1, comunque sottoposta a revisione al termine del primo triennio di applicazione, limitatamente al quale è assicurata la relativa copertura finanziaria sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 1122, della predetta legge n. 145 del 2018, ne assicura, durante il triennio di vigenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate, tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze l’adozione delle conseguenti misure correttive.
Articolo 3
La tariffa di cui all’articolo 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 2 in merito al periodo di vigenza, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.
Allegato 1
ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI NONCHÉ DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE
TAB. N. 1
TARIFFA ARTIGIANI AUTONOMI 2019
Voci di lavorazione, previste nella Tariffa dei premi, distribuite nelle nove classi di rischio omogeneo.
CLASSE DI RISCHIO N. 1
voci: 0610 – 0640 – 0721 – 0722 – 0726 – 2161 – 6231 – 6322 – 7340 – 8220
CLASSE DI RISCHIO N. 2
voci: 0112 – 0116 – 0310 – 0422 – 0620 – 0650- 0710 – 0750 – 1411 – 2111 – 2191 – 6261 – 6262 – 6283 – 6312 – 6520 – 6530 – 6561 – 7263 – 7274 – 7330 – 7360 – 8160
CLASSE DI RISCHIO N. 3
voci: 0111 – 0114 – 0211 – 0320 – 0510 – 0540 – 0580 – 0723 – 0740 – 1413 – 1452 – 1460 – 1500 – 2112 – 2162 – 2166 – 2167 – 2180 – 2197 – 2199 – 2230 – 2300 – 3400 – 5310 – 5320 – 6120 – 6214 – 6251 – 6252 – 6270 – 6282 – 6324 – 6550 – 6563 – 6564 – 6590 – 7281 – 8120 – 8130 – 8140 – 8210 – 8230 – 8240 – 8250 – 8260 – 8320 – 9110 – 9124 – 9125 – 9130 – 9200 – 9300
CLASSE DI RISCHIO N. 4
voci: 0213 – 0411 – 0550 – 1444 – 1451 – 2196 – 2220 – 5121 – 5215 – 5240 – 6215 – 6216 – 6222 – 6240 – 6281 – 6291 – 6311 – 6323 – 6330 – 6411 – 6421 – 6580
CLASSE DI RISCHIO N. 5
voci: 0118 – 0413 – 0421 – 0423 – 0560 – 1420 – 1443 – 1446 – 2195 – 3321 – 3323 – 4100 – 5221 – 5223 – 5230 – 6111 – 6113 – 6212 – 6221 – 6232 – 6234 – 6340 – 7220 – 7250 – 7283 – 7320 – 8310
CLASSE DI RISCHIO N. 6
voci: 0113 – 1480 – 2170 – 3230 – 3600 – 5123 – 6217 – 6321 – 6412 – 6422 – 7262 – 7271 – 7350 – 8110 – 9122
CLASSE DI RISCHIO N. 7
voci: 1200 – 1112 – 3110 – 3150 – 3310 – 6292 – 6293 – 7150 – 7261 – 9121
CLASSE DI RISCHIO N. 8
voci: 3170 – 3210 – 3330 – 3500 – 5212 – 5213 – 5214 – 6211 – 6213 – 6223 – 7230
CLASSE DI RISCHIO N. 9
voci: 1111 – 1120 – 2130 – 5110 – 7160
TAB. N. 2
Premi speciali annui pro-capite
ANNO 2019 | |
Retribuzione minima annuale | 14.619,06 |
Classi di rischio | Premi minimi annuali a persona (valori in Euro) |
---|---|
1 | 81,90 |
2 | 133,01 |
3 | 189,24 |
4 | 276,93 |
5 | 407,44 |
6 | 505,76 |
7 | 671,90 |
8 | 778,60 |
9 | 1.450,00 |
premio medio | 44174 |
TAB. N. 3
Aliquote aggiuntive di premi annui pro-capite
ANNO 2019 | |
Classi di rischio | Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona (valori in Euro) |
---|---|
1 | 0,40 |
2 | 0,47 |
3 | 0,67 |
4 | 0,98 |
5 | 1,44 |
6 | 1,79 |
7 | 2,37 |
8 | 2,75 |
9 | 5,12 |
Allegato 2
MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEI PREMI SPECIALI UNITARI ARTIGIANI
Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare, sono stabilite misure di premio speciale unitario annuo a persona, come da tabelle 1 e 2 allegate alfa presente determina, avuto riguardo:
– a classi di rischio riferite alle lavorazioni (voci) previste dalla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale (inserire estremi decreto approvazione tariffa industria, artigiani. Ecc.;
– alla retribuzione minima annua calcolata sulla base di quella minima giornaliera fissata dalla legge, nonché alle retribuzioni minima e massima stabilite ogni triennio, ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
I predetti lavoratori hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore ai minimo di legge secondo scaglioni di aumento retributivo di euro 51,65 (o frazione di euro 51,65) rispetto al citato minimo. In tal caso ai premi sono applicate le aliquote di aumento riportate nella tabella n. 3, allegata alla presente determina.
I premi anzidetti sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell’anno, salvo che nelle seguenti ipotesi;
1) attività assicurata che abbia inizio nel corso dell’anno: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede la data di inizio dell’attività stessa;
2) cessazione definitiva dell’attività assicurata, comprovata da apposita certificazione rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell’attività stessa;
3) cessazione del rapporto assicurativo causata dalla trasformazione della ragione sociale dell’azienda artigiana e cioè nella ipotesi di:
a) cessazione del rapporto assicurativo per scioglimento di società fra artigiani, seguita dall’istituzione di rapporti assicurativi relativi ai singoli artigiani, precedentemente legati da vincolo societario;
b) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a singoli artigiani, i quali si riuniscono in una società con relativa istituzione di nuovo rapporto assicurativo;
4) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a tutti gli artigiani dell’azienda o solo di una parte di essi intervenuta tra il 1° gennaio e la scadenza dell’autoliquidazione. In tal caso il premio di rata è rapportata al minor periodo di attività anziché in ragione d’anno.
II premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione del rapporto assicurativo.
Il predetto premio sarà infine soggetto al frazionamento in dodicesimi nell’ipotesi di modifica della classificazione, e quindi della classe di rischio, nel corso dell’anno.
La richiesta di variazione della classe di retribuzione dovrà essere presentata con modalità esclusivamente telematiche entro il Io ottobre di ogni anno per avere effetto dal Io gennaio dell’anno successivo.
L’Inail assicura, fin dal primo anno di applicazione della nuova Tariffa, il costante monitoraggio dei suoi effetti e in caso di accertato significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate, tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario e attuariale, propone tempestivamente l’adozione delle conseguenti misure correttive, informando preventivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Allo scadere del primo triennio di applicazione l’Inail effettua la verifica sullo stato di equilibrio della Tariffa e sull’efficacia della stessa comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze con la relativa proposta di revisione.
Dalla data di entrata in vigore della presente Tariffa cessa l’applicazione della riduzione di premio prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
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