MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 3
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro – Sessione 2022
Art. 1
(Sessione degli esami di abilitazione per l’anno 2022)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modificazioni è indetta, per l’anno 2022, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove d’esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di MILANO VENEZIA, ROMA e NAPOLI, presso gli Ispettorati territoriali di ANCONA, AOSTA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CAMPOBASSO, FIRENZE, GENOVA, L’AQUILA, PERUGIA, POTENZA, REGGIO-CALABRIA, TORINO e TRIESTE nonché presso la Regione Sicilia – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – e le Province Autonome di BOLZANO – Ufficio tutela sociale del lavoro e di TRENTO – Servizio lavoro.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d’esame a livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del 25 novembre 2019 e dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per l’anno 2022 e assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 2
(Contenuti e modalità di svolgimento delle prove d’esame)
1. L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teoricopratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) ordinamento professionale e deontologia.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate sette ore, dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.
Art. 3
(Data e luogo delle prove d’esame)
1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all’articolo 1, nei seguenti giorni:
– 8 settembre 2022: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
– 9 settembre 2022: prova teorico-pratica in diritto tributario.
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione “Avvisi e bandi” e dell’Ispettorato nazionale del lavoro all’indirizzo: www.ispettorato.gov.it fino alla data di inizio degli stessi.
3. Le prove orali si svolgeranno secondo i calendari stabiliti dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati ammessi e che saranno pubblicati, con il necessario anticipo, sul sito internet degli uffici territoriali sedi di esame ai sensi dell’articolo 1. La pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova orale senza altro preavviso o invito.
4. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
5. Qualora si renda necessario in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza dichiarato per contrastare la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con successivi provvedimenti potranno essere eventualmente stabilite adeguate modalità di svolgimento delle prove d’esame.
Art. 4
(Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione)
1. La domanda di ammissione all’esame di Stato dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica secondo il modello allegato al presente decreto.
2. L’accesso alla procedura avverrà esclusivamente tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o carta di identità elettronica, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda.
3. La domanda dovrà essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 20 luglio 2022. Il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro deve essere eseguito tramite la modalità disponibile nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID.
4. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa, entro il termine di scadenza del bando di cui al comma 3.
5. I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.
6. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:
6.1.
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima modalità telematica ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell’indirizzo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
6.2.
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell’università e della ricerca – Consiglio Universitario Nazionale (CUN):
A. Diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B. Laurea triennale (L) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012 e successivi decreti del Ministero dell’università e della ricerca di definizione di nuove classi di laurea o laurea magistrale:
Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
Classe L-16: scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
Classe L-18: scienze dell’economia e della gestione aziendale;
Classe L-33: scienze economiche;
Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
Classe LM-56: scienze dell’economia;
Classe LM-62: scienze della politica;
Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;
Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;
Classe LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza.
C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera B ai sensi dei decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A.
D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte Consiglio Universitario Nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.
E. I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del d.P.R. n. 189 del 2009 per l’accesso al tirocinio.
6.3.
Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della pratica professionale, svolta in conformità a quanto stabilito dall’articolo 8- bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
7. In considerazione della periodicità annuale della sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, i requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lett. D) del punto 6.2, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami.
8. Alla domanda deve essere allegata, a pena di non ammissione all’esame, copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58, dovuta ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del d.P.C.M. 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T).
9. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 489 del codice penale.
10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5
(Ausili ed altre esigenze per le prove d’esame)
1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Analoga possibilità è riconosciuta ai candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come definiti dall’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, i quali possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all’esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell’accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA). I candidati devono rappresentare le specifiche esigenze nella domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo “Altre informazioni”, con l’indicazione del tipo di supporto richiesto in relazione alla specifica necessità documentata.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.
Art. 6
(Valutazione dei candidati)
1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per la prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l’intera commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e successive modificazioni, nonché dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
Allegato
MODELLO DI DOMANDA
(Testo dell’allegato)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 15 luglio 2020, n. 41 - Differimento, organizzazione e modalità di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro, per la sessione 2020
- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 11 settembre 2020, n. 2276 - Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro - Sessione 2020
- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 16 luglio 2021, n. 5184 - Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro - Sessione 2021
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 04 novembre 2020 - Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 04 novembre 2020, n. 67 - Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro
- MINISTERO GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 28 aprile 2021 - Proroga del termine di cui al decreto 13 aprile 2021, recante: «Nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense -…
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