MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 28 novembre 2019

Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 83, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Art. 2

Erogazioni liberali agevolabili

1. Ai fini della detrazione e della deduzione di cui all’art. 1, le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, e utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Fino al periodo d’imposta nel corso del quale interverrà l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, possono essere destinatari delle erogazioni anche le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.

Art. 3

Oggetto delle erogazioni liberali in natura e valorizzazione dei beni

1. L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.

3. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell’art. 92 del TUIR.

4. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Art. 4

Documentazione

1. L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso di cui all’art. 3, comma 4, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.