MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 98189

Criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

Con riferimento agli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportano notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale prevede l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 oppure l’utilizzo del contratto di solidarietà, possono essere autorizzate, rispettivamente, le misure di cui all’art. 42, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui all’art. 42, comma 4, del medesimo decreto legislativo e secondo i criteri definiti dal presente decreto.

Art. 2

Criteri per la concessione della misura di cui all’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015

L’autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 può essere concessa alle imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sono di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano;

b) hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 il cui piano industriale prevede l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

c) presentano le condizioni per un rapido riassorbimento del personale sospeso o impiegato a orario ridotto;

d) si impegnano a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e la riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.

Art. 3

Criteri per la concessione della misura di cui all’art. 42, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015

La reiterazione della riduzione dell’ammontare della contribuzione di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 può essere concessa alle imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sono di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano;

b) hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015 il cui piano industriale prevede l’utilizzo del contratto di solidarietà;

c) in seguito alla sottoscrizione del contratto di solidarietà di cui alla lettera b), sono destinatarie di un provvedimento di concessione della riduzione dell’ammontare della contribuzione, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996.

Art. 4

Domanda e procedimento

L’autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 è concessa su domanda di una delle parti firmatarie dell’accordo governativo di cui all’art. 2, da presentare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione. Alla domanda sono allegati una breve relazione che attesta la presenza dei requisiti di cui all’art. 2 e il verbale, anche in sede sindacale, relativo al numero dei lavoratori coinvolti e alle modalità di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro da applicare durante la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale richiesto, anche ai fini della quantificazione della spesa.

La reiterazione della riduzione dell’ammontare della contribuzione di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 è concessa su domanda dell’impresa, da presentare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione. Alla domanda è allegata una breve relazione che attesta la presenza dei requisiti di cui all’art. 3 e indica il numero dei lavoratori coinvolti e le modalità di riduzione dell’orario di lavoro applicate, anche ai fini della quantificazione della spesa.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, completata l’istruttoria sulle domande presentate ai sensi dei commi 1 e 2, trasmette alla commissione di cui all’art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 una relazione tecnica.

La commissione può chiedere integrazioni istruttorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e aggiornamenti sugli sviluppi del piano industriale al Ministero dello sviluppo economico, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 3. In presenza della comunicazione di cui all’art. 6, comma 3, non si procede in ogni caso all’emanazione di ulteriori decreti di autorizzazione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ricevuto il parere della commissione, emana il decreto di autorizzazione.

Art. 5

Contributo addizionale CIGS

L’impresa autorizzata alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 2 è tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15 per cento della retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario ridotto.

Il contributo addizionale affluisce al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6

Limiti di spesa e monitoraggio

Le misure di cui agli articoli 2 e 3 sono concesse entro il limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2016, di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018.

Al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio della spesa, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e finanze.

Qualora dal monitoraggio di cui al comma 2 risulti il raggiungimento anche in via prospettica del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, l’Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame altre domande dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.