MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 29 dicembre 2021
Definizione dei dati da trasmettere e delle altre modalità attuative della banca dati del collocamento mirato, per la razionalizzazione, la raccolta sistematica dei dati disponibili, per la semplificazione degli adempimenti, per rafforzare i controlli, nonché per migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Lavoratori con disabilità e categorie protette», i soggetti di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio o comunque computabili nelle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68 del 1999;
b) «Datori di lavoro obbligati», i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999;
c) «Uffici competenti», gli Uffici territoriali individuati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6, della legge n. 68 del 1999, e dell’art. 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, con riferimento alle attività in materia di collocamento obbligatorio;
d) «Banca dati», la banca dati del collocamento mirato, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che raccoglie i dati relativi: ai lavoratori con disabilità e categorie protette; ai datori di lavoro obbligati alle assunzioni dei medesimi; agli uffici competenti.
2. Per le definizioni in materia di trattamento dei dati personali si rimanda all’art. 4 del regolamento (UE) 2016/679.
Art. 2
Oggetto del presente decreto e finalità della Banca dati
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, definisce i dati da trasmettere e le altre modalità attuative della Banca dati, istituita dall’art. 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla legge medesima. Tali finalità rientrano nei compiti di rilevante interesse pubblico per i quali, ai sensi dell’art. 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è consentito il trattamento di categorie particolari di dati personali, trattandosi di materia di collocamento obbligatorio, di cui al comma 2, lettera dd) del medesimo articolo.
Art. 3
Dati ed informazioni oggetto della Banca dati
1. La Banca dati è costituita dalle informazioni concernenti:
a) i prospetti informativi di cui all’art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) gli accomodamenti ragionevoli adottati dai datori di lavoro obbligati ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
c) gli esoneri autocertificati ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, legge 12 marzo 1999, n. 68;
d) le comunicazioni obbligatorie concernenti le instaurazioni, le variazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati ai sensi dell’art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
e) le sospensioni di cui all’art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
f) gli esoneri autorizzati di cui all’art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
g) le convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, e quelle di cui all’art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) lavoratori con disabilità e le categorie protette;
i) le schede di cui all’art. 8, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) gli avviamenti effettuati dagli uffici competenti;
m) le informazioni pertinenti ed indispensabili per le finalità di inserimento lavorativo contenute nel verbale di accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2000;
n) gli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’art. 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
o) gli incentivi e le agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell’art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
p) le sovvenzioni per interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa in nuova occupazione delle persone con disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogate dall’INAIL ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
q) la comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 39-quater, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4
Trasmissioni e comunicazioni alla Banca dati
1. I datori di lavoro obbligati trasmettono alla Banca dati le informazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione della Banca dati le informazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d).
3. Gli uffici competenti comunicano alla Banca dati le informazioni indicate all’art. 3, comma 1, lettere da e) a l).
4. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere m) e n).
5. Le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché la Regione Valle d’Aosta forniscono le informazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera m) per quanto riguarda gli interessati che insistono nei loro territori.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera o).
7. L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera p).
8. Le amministrazioni pubbliche tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio trasmettono, oltre alle informazioni di cui al comma 1, le informazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera q).
9. La trasmissione, la comunicazione dei dati e delle informazioni avviene secondo il disciplinare tecnico di cui all’allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le specifiche tecniche relative alla gestione del canale di interscambio sono individuate in apposito disciplinare tecnico approvato con provvedimento della Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente, d’intesa con le regioni e Province autonome.
10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’ANPAL cooperano per l’interoperabilità dei dati, al fine di gestire in modo organico e coordinato l’accesso e condivisione dei dati relativi alla Banca dati e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all’art. 13, del decreto legislativo n. 150 del 2015, con riferimento ai dati relativi alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa di cui all’art. 19, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (DID), alla Scheda anagrafica del lavoratore (SAP) e agli esiti dei controlli da parte dei servizi competenti sulle comunicazioni, ex art. 39-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 5
Trattamento ed accessibilità delle informazioni della Banca dati
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce la gestione tecnica ed informatica della Banca dati ed è, a tal fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679.
2. Le informazioni contenute nella Banca dati sono rese accessibili, come previsto dall’allegato n. 2, che forma parte integrante del presente decreto:
a) alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza;
b) all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), sulla base di quanto stabilito all’art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, per le attività di vigilanza ivi previste, nonché per le attività connesse all’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 15, comma 2, della legge n. 68 del 1999;
c) all’ANPAL, cui sono conferite le funzioni di coordinamento nella gestione del collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999, sulla base di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché per le finalità di cui all’art. 1, comma 4, del medesimo decreto, in base al quale l’Agenzia esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ed alle Province autonomie di Trento e Bolzano. L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro potrà consultare solo i dati necessari a perseguire le proprie finalità istituzionali (politiche attive), come individuati nell’allegato n. 2;
d) al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente ai dati concernenti i datori di lavoro pubblici, con accesso diretto ai dati medesimi;
e) ai datori di lavoro pubblici e privati, limitatamente ai propri dati, sia a quelli da loro stessi conferiti sia a quelli provenienti da altri soggetti che alimentano la banca dati;
f) alle persone iscritte negli elenchi del collocamento mirato, che, limitatamente alla consultazione dei propri dati, potranno accedere attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la Carta di identità elettronica (CIE), di cui all’art. 64, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale.
3. Ai fini della semplificazione dell’adempimento, le informazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere d), e), f) e g), possono essere utilizzate per l’aggiornamento del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, e possono essere accettate o modificate dal datore di lavoro obbligato in sede di compilazione del suddetto prospetto informativo.
4. L’utilizzo e lo scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio previsto dall’art. 9, comma 6-bis della legge n. 68 del 1999, avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e sulla base di un progetto di ricerca, redatto in conformità all’art. 3, delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019. A tali fini le informazioni della Banca dati possono essere integrate con quelle del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, mediante l’utilizzo del codice fiscale e, successivamente all’integrazione, le informazioni acquisite sono rese anonime. Le specifiche tecniche per l’integrazione con il SIUSS sono individuate in apposito disciplinare tecnico approvato con provvedimento congiunto delle strutture competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 6
Trasparenza del trattamento, esercizio dei diritti da parte degli interessati, tempi di conservazione dei dati
1. I trattamenti eseguiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono svolti, sulla base di quanto previsto dall’art. 9, comma 6-bis della legge n. 68 del 1999, in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. I dati personali sono acquisiti dal Ministero medesimo e dagli altri soggetti che operano sulla piattaforma direttamente dall’interessato o ricevuti da soggetti terzi e trattati per le sole finalità ivi indicate, ossia al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. Per assicurare la trasparenza del trattamento, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del GDPR, ai soggetti i cui dati vengono caricati all’interno della Banca dati è fornita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di titolare del trattamento, per quanto di competenza, un’informativa sul trattamento dei loro dati che contiene tutte le informazioni prescritte dalla normativa in materia. L’informativa in questione verrà fornita agli interessati sia mediante una specifica comunicazione contenuta nell’avviso all’utente dell’avvenuta iscrizione agli elenchi del collocamento mirato da parte del Centro per l’impiego, sia mediante pubblicazione all’interno del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in una pagina web dedicata.
3. Al fine di garantire l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione un indirizzo mail e una PEC ai quali poter inviare le istanze. Tali punti di contatto con gli interessati sono comunicati a questi ultimi all’interno dell’informativa di cui al comma 2. L’utilizzo della Banca dati da parte di tutti gli attori a vario titolo coinvolti garantisce l’esattezza dei dati personali oggetto di trattamento. In aggiunta, gli attori coinvolti, ove necessario, procedono all’aggiornamento e/o rettifica dei dati.
4. I trattamenti concernono esclusivamente i dati personali sufficienti e al contempo necessari per il conseguimento delle finalità che giustificano la raccolta degli stessi. La conservazione dei dati personali è limitata al solo tempo strettamente necessario per perseguire le finalità individuate e pertanto i dati dei soggetti iscritti al collocamento mirato trattati verranno cancellati al momento della cancellazione dagli elenchi di cui all’art. 8, della legge n. 68 del 1999, essendo conseguita la finalità per la quale i dati personali sono stati raccolti e trattati.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
—
Avvertenza:
Per la consultazione degli allegati si rinvia alla sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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