MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 29 novembre 2018
Credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 per la promozione del welfare di comunità
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individua le modalità applicative del contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Possono fruire del credito d’imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, nel perseguimento dei propri scopi statutari, effettuano erogazioni relative ai progetti promossi dalle stesse e finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo, alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione diretta di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta dei seguenti soggetti:
a) comuni, province, città metropolitane, regioni e amministrazioni centrali dello Stato;
b) enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali;
c) enti del terzo settore indicati all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L’individuazione dei soggetti beneficiari dell’erogazione, ove rientranti nella lettera c) del presente comma, dovrà avvenire mediante procedura di selezione pubblica, che assicuri la parità di partecipazione, l’imparzialità delle scelte e la pubblicità dei progetti finanziati.
2. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, e fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
3. Ove l’erogazione sia effettuata in favore dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che l’erogazione sia utilizzata dal soggetto beneficiario per lo svolgimento di attività non commerciale ai sensi dell’art. 79, commi 2, 3 e 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. Ai fini della determinazione del contributo rilevano le delibere di impegno ad effettuare le erogazioni assunte negli anni 2018, 2019 e 2020, recanti l’indicazione degli enti beneficiari e dei relativi importi assegnati per ogni progetto di cui al comma 1, ad esclusione di quelle che abbiano come beneficiari enti promossi o partecipati dalla fondazione o per i quali la fondazione medesima concorre a esprimere gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo.
Art. 3
Modalità di riconoscimento e fruizione del credito d’imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le fondazioni comunicano all’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), entro il 30 settembre di ciascun anno, le delibere di impegno di cui all’art. 2, comma 4, con l’indicazione per ognuna della data, dei beneficiari, dei relativi importi assegnati e dell’ambito di intervento dei progetti finanziati.
2. ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, in ordine cronologico di presentazione, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere e nel limite massimo delle risorse annue disponibili indicato all’art. 2, comma 2, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza ad ACRI, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione dell’elenco di cui al comma 2. Successivamente alla predetta comunicazione, le fondazioni finanziatrici versano le somme indicate nelle delibere di cui all’art. 2, comma 4, in conformità ai termini ed alle condizioni indicate nelle medesime delibere. Le fondazioni trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI per il successivo inoltro da parte di quest’ultima all’Agenzia delle entrate dell’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni con i relativi codici fiscali ed importi, al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta ai sensi del comma 5.
4. Ove, a seguito di inadempienze o rinuncia degli enti beneficiari delle erogazioni, la fondazione revochi in tutto o in parte il contributo, la stessa provvede a darne comunicazione ad ACRI, unitamente alla relativa delibera assunta. ACRI ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate ai fini della conseguente decurtazione, per l’importo corrispondente, del credito di imposta riconosciuto.
5. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare concesso ai sensi del comma 3, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
6. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
7. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
8. Le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d’Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 4
Monitoraggio
1. Al fine di assicurare il monitoraggio sull’attuazione della misura, ACRI trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli elenchi di cui all’art. 3, commi 2 e 3, nonché le comunicazioni di cui all’art. 3, comma 4.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell’applicazione dell’art. 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i soggetti beneficiari delle erogazioni di cui all’art. 2, comma 3 del presente decreto sono le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. In sede di prima applicazione, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il 2018, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco di cui al comma 2 dell’art. 3 e nel rispetto delle modalità ivi indicate, è comunicato l’ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione. Il credito d’imposta riconosciuto ai sensi del presente comma è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di adozione della delibera di impegno, sempre che le somme indicate siano state effettivamente versate.
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