MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 30 maggio 2020, n. 11
Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs. 148/15
Articolo 1
- Sono assegnate, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, le seguenti somme:
Denominazione | Stanziamento D.L. n. 34/2020 in euro | Somma già assegnata D.I. n. 8/2020 in euro | Somma da assegnare in euro | % |
---|---|---|---|---|
FSBA | 60.000.000,00 | 765.000.000,00 | 75,00% | |
FORMATEMP | 20.000.000,00 | 255.000.000,00 | 25,00% | |
TOTALE | 1.100.000.000,00 | 80.000.000,00 | 1.020.000.000,00 | 100,00% |
- Le somme assegnate dal precedente comma 1, come previsto dal comma 6-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall’articolo 68, comma 1, lett. g), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, saranno trasferite ai rispettivi Fondi con successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la compilazione di un apposito file excel come da foglio allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
- All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1 del presente decreto, pari a euro 1.020 milioni (milleventimilioni/00) per l’anno 2020, si provvede a valere sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’esercizio finanziario 2020.
Articolo 3
- Ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario, nei limiti e alle condizioni indicate dallo stesso articolo 19, con le risorse in possesso e acquisite dai medesimi, a cui si aggiungono gli importi di cui all’articolo 1 del presente decreto e, con riferimento a tali risorse assegnate, resta fermo il rispetto del limite delle stesse.
- Ciascun Fondo provvede al monitoraggio delle prestazioni erogate, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dell’utilizzo del limite di spesa afferente al finanziamento integrativo di cui all’articolo 1 e trasmette una apposita relazione, nelle modalità che verranno concordate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
- Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, qualora dal predetto monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, che, sulla base delle domande di accesso alle prestazioni, sia in procinto di venir meno l’equilibrio di bilancio dei Fondi, gli stessi non prendono in considerazione ulteriori domande per l’accesso alle prestazioni medesime, ferma restando la possibilità di adozione da parte dei Fondi di forme ulteriori di finanziamento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27, comma 5, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.
Allegato
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
Numero progressivo | Azienda beneficiaria | C.F./P.IVA | Numero massimo lavoratori | Numero ore | Regione/sede legale | Data dell’autorizzazione | Importo erogato | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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