MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 30 settembre 2019, n. 278
Riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4 della D.L. n. 510/1996 riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 726 del 30/10/1984 e S.c.r.i.
Articolo 1
1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo.
Articolo 2
1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Articolo 3
1. La riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta, su istanza dell’impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un periodo massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio mobile.
2. L’impresa indica nell’istanza l’importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura denominata “Cigs on-line”. Unitamente all’istanza l’impresa produce l’elenco nominativo dei lavoratori, contenente per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione oraria applicata e superiore al 20%.
3. L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, è inoltrata esclusivamente attraverso il nuovo applicativo web denominato “sgravicigsonline” alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, DIV. IlI, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.it e oggetto di successiva circolare esplicativa.
4. L’istanza è presentata, dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre, dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
5. Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’inoltro effettuato secondo le modalità di cui al comma 3. Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti stabiliti dai commi da 2 a 4 comporta l’inammissibilità dell’istanza.
6. Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva o di diniego per motivi diversi dall’incapienza delle risorse annualmente stanziate è adottato dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, per l’importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo.
7. Il provvedimento di cui al comma 6 è trasmesso all’impresa istante, all’INPS o all’INPGI per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della percentuale di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà.
8. L’INPS e l’INPGI, ciascuno per gli oneri di propria competenza, comunicano entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue ai fini della successiva rendicontazione a valere sulle risorse di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, così come modificato dall’articolo 1, comma 240, lett. c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gravanti sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 4
1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 510 del 1996, l’INPS e l’INPGI controllano i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento delle riduzioni contributive di cui al presente decreto e ne danno sollecita comunicazione ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, con specificazione delle somme residue ancora da impegnare per ogni esercizio finanziario di riferimento.
2. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 83312/2014 sono state istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse perderanno definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.
3. Le istanze presentate ai sensi del decreto interministeriale n. 17981/2015 sono state istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2016. Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, perderanno definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.
4. Le istanze presentate nel 2017, ai sensi del decreto interministeriale n. 2/2017, sono state istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2017. Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, perderanno definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.
5. Le istanze presentate nel 2018, ai sensi del decreto interministeriale n. 2/2017, sono state istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2018.
Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, perderanno definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.
6. Le istanze inoltrate ai sensi del presente decreto sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione e comunque entro il relativo limite di spesa annuale. In caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, attraverso pubblicazione sul sito www.lavoro.gov.it, il raggiungimento del limite di spesa annuo insieme all’elenco delle aziende beneficiarie e che, conseguentemente, non procederà ad istruire le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo (€ 30 milioni), fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse al determinarsi di eventuali risorse residue. Al verificarsi di tale possibilità il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicherà – altresì – l’elenco delle aziende beneficiarie dello sgravio contributivo su dette risorse residue.
7. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza dei fondi, correnti o residui, perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario dell’anno successivo alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 4.
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