MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 31 gennaio 2014, n. 3

Determinazione tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo per il biennio 2014-2015:

 

Determina

 

Periodo di validità: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014

Le tariffe minime di facchinaggio saranno mantenute ai valori già stabiliti con il precedente decreto n. 1/2012 del 30/01/2012, ovvero, applicato l’adeguamento automatico ivi previsto

1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro : € 17.77;

2) per lavori di facchinaggio svolti con l’ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 25,17

Periodo di validità: dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

3) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 17.96;

4) per lavori di facchinaggio svolti con l’ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti dì tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 25,45

Le tariffe concordate aziendalmente in applicazione dei presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:

– per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo:

a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;

b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%;

– lavoro domenicale:

a) diurno: maggiorazione 20%

b) notturno: maggiorazione 50%

– lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell’ambito dell’orario normale):

a) maggiorazione: 50%.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all’utilizzo di carrelli elevatori (punto 2), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.

Il presente decreto ha validità a tutto il 31 dicembre 2015.