MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 85

Regolamento concernente la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS (FONDINPS)

Art. 1

Liquidazione di FONDINPS

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la forma pensionistica complementare residuale denominata «Fondo pensione complementare I.N.P.S.», in forma abbreviata «FONDINPS», istituita presso l’INPS (di seguito: FONDINPS), è posta in liquidazione.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la COVIP nomina il Commissario liquidatore di FONDINPS e ne determina l’indennità. Fino alla data di nomina del Commissario liquidatore, il Comitato amministratore di FONDINPS continua ad esercitare l’ordinaria amministrazione del Fondo.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore è sciolto il Comitato amministratore di FONDINPS e il Responsabile di FONDINPS cessa dalla carica.

5. La COVIP può impartire istruzioni al Commissario liquidatore e procedere, in ogni momento, con provvedimento motivato, alla sua revoca ed eventuale sostituzione.

Art. 2

Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote di TFR dei nuovi iscritti taciti nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005

1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, FONDINPS è chiusa alle nuove adesioni.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005, affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.

3. Le somme di cui al comma 2 affluiscono ad un comparto del Fondo COMETA che presenta le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

4. La posizione individuale dei nuovi iscritti taciti di cui al comma 2, costituita presso il Fondo COMETA, può essere trasferita, su richiesta di questi ultimi, ad un’altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione.

Art. 3

Soggetti già iscritti a FONDINPS

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario liquidatore di FONDINPS adotta, d’intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1.

2. Nel piano di attività sono definiti i seguenti profili:

a) le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti ai datori di lavoro e agli iscritti;

b) le tempistiche e le modalità per il trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti;

c) le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro e degli iscritti;

d) i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta operatività, senza soluzione di continuità, tra le due forme pensionistiche complementari;

e) il termine per il completamento delle attività indicate nel piano, che non può essere superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il piano di attività, redatto anche in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4, è trasmesso con immediatezza alla COVIP prima che inizi la sua attuazione.

4. Ai soggetti già iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo COMETA è riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare da esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla ricezione di entrambe le informative di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e d).

Art. 4

Disposizioni per la tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS

1. Al fine di assicurare un’adeguata tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS, nonché la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi connessi all’adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) è fornita un’informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli elementi identificativi del Fondo COMETA;

c) agli iscritti è comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche;

d) gli iscritti sono informati in merito al diritto di trasferimento di cui all’articolo 3, comma 4;

e) sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.

Art. 5

Ulteriori disposizioni

1. Una volta completate le attività indicate nel piano di cui all’articolo 3, comma 1, è trasferito al Fondo COMETA l’eventuale attivo residuo e il Fondo COMETA succede negli eventuali rapporti passivi ancora in essere, nonché la forma pensionistica FONDINPS è cancellata dall’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.