MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale n. 57 del 24 aprile 2025

Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura, con decorrenza 1° gennaio 2025, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 26 marzo 2025, n. 40

Articolo 1

(Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite)

1. Ai sensi dell’articolo 234 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – come sostituito dall’articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e integrato dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 – dell’articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 30.834,39.

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205, primo comma, lettera b), del citato Testo unico, o loro superstiti è di euro 20.426,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Articolo 2

(Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa)

1. Ai sensi dell’articolo 218 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251 – e dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.

Articolo 3

(Assegno una tantum)

1. Ai sensi dell’articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.

Articolo 4

(Assegni continuativi mensili)

1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i seguenti importi:

InabilitàImporti dal 1° gennaio 2025
dal 50 al 59%euro 472,79
dal 60 al 79%euro 659,76
dall’80 all’89%euro 1.132,69
dal 90 al 100%euro 1.605,21
100% + a.p.c.euro 2.278,28

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