MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 02 luglio 2013, n. 3899
Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Croazia.
Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Da tale data per i cittadini appartenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell’ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, in considerazione della situazione esistente nel mercato del lavoro italiano, per il periodo transitorio iniziale di due anni previsto dall’Allegato V dell’Atto di adesione, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato.
Rimane, invece, privo di ogni limitazione il lavoro autonomo. Il regime transitorio non si applicherà, comunque, alle categorie previste dalle seguenti disposizioni del TU dell’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998):
– art. 27, comma 1 – ad eccezione delle lettere g) e i);
– art. 27-ter (ricercatori);
– art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati);
– art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, del TU);
– lavoratori domestici.
Per tali settori l’Italia farà ricorso ad un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno.
Pertanto i datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori croati appartenenti ad una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro, effettuando le comunicazioni obbligatorie – di cui all’art. 9 bis, comma 2, del d.l. 1 ottobre 1996, n 510 convertito con modifiche nella legge 28 novembre 1996, n, 608 – ai servizi territorialmente competenti, secondo le modalità prescritte dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le richieste di nulla osta relative alle categorie sopra considerate, già presentate agli uffici competenti, devono intendersi archiviate. Il sistema telematico dello Sportello Unico per l’Immigrazione provvedere, in automatico, all’archiviazione digitale delle stesse. Nella procedura di emersione si intenderanno archiviate esclusivamente le richieste per i settori liberalizzati. Per gli altri settori, invece, la procedura si concluderà con la mera sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, assolvendo quest’ultimo anche la funzione di comunicazione obbligatoria, senza necessità del successivo rilascio del permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori croati rientranti nelle categorie di cui all’art. 27, co. 1 lettere g) ed i) del T.U. la richiesta di nulla osta al lavoro potrà essere inoltrata allo Sportello Unico, con le consuete modalità informatiche, utilizzando i modelli L Croazia ed M Croazia disponibili sul sito del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.interno.it).
In applicazione del trattamento preferenziale da assicurare ai lavoratori della Croazia, rispetto ai lavoratori provenienti da paesi non appartenenti alla UE, l’istruttoria della pratica seguirà una procedura semplificata con il rilascio del parere soltanto da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, Ai datori di lavoro verrà rilasciato dallo Sportello Unico della provincia dove sarà svolta l’attività lavorativa il prescritto nulla osta al lavoro, senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. L’assunzione del lavoratore seguirà con gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro (comunicazioni obbligatorie con le modalità prescritte dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Il lavoratore croato dovrà richiedere l’iscrizione anagrafica al Comune (ai sensi della Legge 1228/54 e DPR 223/89), previa esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Per tutti i restanti settori produttivi non rientranti nelle categorie sopraindicate, qualora vengano programmate future quote di ingresso in vigenza del presente regime transitorio, saranno contestualmente individuate le modalità di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro.
Si fa presente, infine, che le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).
I cittadini croati, che alla data del 1 luglio 2013 avessero un regolare rapporto di lavoro, possono iscriversi ai Centri per rimpiego territorialmente competenti, in caso di cessazione del rapporto stesso.
I benefici cessano in caso di abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino croato.
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