MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 02 settembre 2020, n. 12

Legge 27 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Art. 94-bis – Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, con nota del 2 settembre 2020 prot. 40/13486, si emanano le istruzioni operative di seguito riportate.

1. Premessa e quadro normativo

In fase di conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è stato introdotto l’articolo 94-bis che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell’area della Provincia di Savona, ha previsto che la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possa erogare nell’anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e anf, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a., in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Ente Erogatore

Ai fini dell’erogazione dell’indennità in questione, in assenza di una espressa previsione normativa, si mutua in via analogica il procedimento già previsto per l’erogazione delle misure di sostegno al reddito contemplato per le aree di crisi industriale complessa, il quale individua come soggetto competente l’INPS.

L’INPS, pertanto, provvede all’erogazione delle indennità e al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione Liguria.

3. Istruzioni operative e modalità di pagamento

L’indennità è concessa con decreto della Regione Liguria, che provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso. La Regione Liguria, verificati i requisiti, trasmette all’INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, per il tramite del Sistema Informativo Percettori.

Al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale.

4. Risorse finanziarie

L’indennità di cui all’art. 94-bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è finanziata, nel limite di 1.500.000 euro previsto dalla norma, dalle risorse assegnate alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite delle somme ancora disponibili.