MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 03 aprile 2019, n. 6
Articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dall’articolo 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26. Precisazioni
L’articolo 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (pubblicata in G.U. n. 75 del 29 marzo 2019) ha apportato all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 le seguenti modificazioni:
<<a) al comma 1, le parole: “Per gli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2018, 2019 e 2020” e le parole: “entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2018, di 180 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni di euro per l’anno 2020”;
b) al comma 3, le parole: “All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2018, a 180 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro per l’anno 2020”.
Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all’articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all’alinea del medesimo comma 3>>.
La nuova disposizione normativa, pertanto, estende anche per l’anno 2020 – nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate – la possibilità alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni, di richiedere la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all’articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
Alle medesime condizioni e sempre nel limite delle risorse finanziarie indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, del citato D.lgs n. 148/2015, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all’articolo 22, comma 2.
Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5 del citato D.Lgs n. 148/2015, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.
Restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni operative già fornite con le circolari n. 2, del 7 febbraio 2018 e n. 16, del 29 ottobre 2018.
Per le diverse annualità indicate dal citato articolo 22 bis, così come modificato – acquisito il parere dell’Ufficio legislativo prot. n. 3836 del 1° aprile 2019 – si precisa che il trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata disposizione è riconoscibile, alla presenza di tutti gli altri requisiti indicati, nel limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di vigenza della norma stessa.
Il plafond di spesa massimo disposto dalla previsione normativa è sostanzialmente il limite entro il quale è possibile riconoscere l’ammortizzatore sociale.
La proroga del trattamento sarà pertanto riconoscibile per ulteriori 12 mesi anche nel 2019 e/o nel 2020 se in sede di accordo governativo, verificatesi la presenza di tutti gli altri requisiti individuati nella citata norma, siano disponibili risorse finanziarie tali da coprire l’impegno di spesa per tutto il periodo.
Diversamente, sempre in sede di accordo governativo, verificatesi le risorse finanziarie necessarie e la tipologia di programma d’intervento, la proroga dell’integrazione salariale straordinaria potrà essere rimodulata nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
Resta fermo che qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite complessivo di spesa individuato per ciascun anno, l’INPS ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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