MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 14 gennaio 2020, n. 187
Istruzioni operative per l’attuazione da parte dei Comuni e degli Ambiti Territoriali delle disposizioni di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 in relazione all’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione sociale ed alle modalità di convocazione
La presente circolare è finalizzata a fornire agli Ambiti Territoriali ed ai Comuni di appartenenza alcune indicazioni operative di attuazione del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.
Le indicazioni tengono altresì in considerazione l’accordo in Conferenza Unificata, di seguito Accordo (atto n. 88/CU del 1 agosto 2019), in materia di esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza e circa le modalità di convocazione dei beneficiari di RdC da parte dei Centri per l’Impiego e dei Comuni.
1. Beneficiari tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, l’erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al medesimo articolo, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, sono tenuti all’obbligo di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale “tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi”.
Sono, pertanto, esclusi dall’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale i componenti del nucleo familiare che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) non siano maggiorenni;
b) siano occupati;
c) frequentino un regolare corso di studi.
Con riferimento ai lavoratori occupati occorre specificare che, come meglio precisato in seguito, i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, in quanto svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavano un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986), non sono esclusi dagli obblighi, ma possono esserne esonerati.
Con riferimento al concetto di regolare corso di studi, va precisato che in tale concetto possono essere inclusi:
a) l’iscrizione e regolare frequenza ad una scuola secondaria superiore di secondo grado (Licei, Istituti tecnici, Istituti professionali, Istituti d’arte, Istituti magistrali);
b) l’iscrizione e regolare frequenza ad un corso di istruzione e formazione professionale (IeFP) o istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
c) l’iscrizione ad un corso istruzione terziaria (laurea e laurea magistrale, percorsi di istruzione offerti dalle istituzioni dell’AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – e percorsi di formazione offerti dagli ITS – Istituti Tecnici Superiori);
d) l’iscrizione ad un corso di specializzazione o di dottorato.
Nel caso di iscrizione ad un corso di laurea, di specializzazione o di dottorato, sono considerati regolari gli studenti che sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di un anno.
Sono inoltre escluse dai medesimi obblighi le seguenti categorie di persone:
a) i beneficiari della pensione di cittadinanza;
b) i titolari di pensione diretta;
c) le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico;
d) le persone con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e accertata dalle competenti commissioni mediche. A tal proposito giova precisare che la definizione contenuta nell’articolo 1 della legge n. 68/1999, include (a prescindere dall’iscrizione nelle liste per il collocamento mirato) le seguenti categorie di persone:
i. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, nonché le persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (aventi diritto all’assegno ordinario di invalidità, ossia gli assicurati all’INAIL la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo);
ii. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’ INAIL;
iii. le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
iv. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978.
Resta ferma tuttavia la possibilità – per i componenti con disabilità dei nuclei familiari beneficiari – di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale; i componenti con disabilità possono pertanto manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge n. 68/1999.
2. Beneficiari che possono essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, e come meglio specificato nell’Accordo, possono altresì essere esonerati dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, connessi alla fruizione del RdC le seguenti categorie di persone:
a) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, con la precisazione che non può essere esonerato più di un componente del nucleo familiare;
b) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di persone con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE (si veda la tabella di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013). Nel sottolineare che la persona con disabilità o non autosufficienza deve essere parte del nucleo familiare, si precisa che il rapporto tra componenti con carico di cura e beneficiari della cura non può essere superiore ad uno ad uno: pertanto, non possono essere esonerati due o più componenti del nucleo familiare per la cura di una medesima persona disabile o non autosufficiente.
Le persone con carichi di cura sono, inoltre, tenute a presentare la documentazione idonea attestante la condizione di disabilità grave o non autosufficienza della persona di cui si prendono cura.
Sia nel caso di carichi di cura di figli minori di 3 anni di età sia di persone con disabilità grave o non autosufficienza, i componenti del nucleo familiare indicano il soggetto da esonerare in accordo tra loro. In assenza di accordo, la scelta del componente da esonerare è rimessa all’operatore del Servizio Sociale del Comune/Ambito Territoriale competente ovvero del Centro per l’Impiego, tenuto conto della valutazione di occupabilità, con preferenza per il soggetto meno occupabile;
c) i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 917/1986 – Testo unico delle imposte sui redditi.
Per il lavoro dipendente il valore del reddito deve essere pari o inferiore ad €. 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo, il valore del reddito deve essere pari o inferiore ad € 4.800,00.
Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali;
d) coloro che frequentano corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale.
Si chiarisce che l’esonero può avvenire in occasione della convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l’Impiego ovvero da parte dei servizi competenti dei Comuni/Ambiti Territoriali.
I soggetti che si trovano in una delle condizioni di esonero come sopra specificate rilasciano un’autocertificazione a sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 (si veda, a titolo esemplificativo, facsimile allegato) e si impegnano a comunicare il termine del motivo di esonero al servizio che li ha esonerati (Centro per l’Impiego o Servizio Sociale del Comune/Ambito Territoriale competente per il contrasto alla povertà).
Relativamente ai beneficiari esonerabili, come previsto dall’Accordo, si evidenzia inoltre che, nel caso dei componenti i nuclei convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà, l’esonero può essere limitato agli obblighi connessi all’adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, di cui all’art. 4, comma 8) del D.L. 4/2019, qualora sulla base della valutazione dei bisogni si ritenga comunque opportuno definire per il relativo nucleo familiare un Patto per l’Inclusione sociale. In tali casi l’esonero si definisce “parziale” e riguarda le seguenti tipologie di attività, dalle quali pertanto i beneficiari sono esonerati:
a) collaborazione alla definizione del Patto per il lavoro;
b) accettazione degli obblighi e rispetto degli impegni previsti nel Patto per il lavoro (registrazione nella piattaforma digitale ANPAL e sua consultazione quotidiana quale supporto per la ricerca attiva del lavoro; attività di ricerca attiva del lavoro secondo modalità definite nel Patto per il lavoro; accettazione di essere avviato alle attività definite nel Patto per il lavoro; colloqui psicoattitudinali ed eventuali prove di selezione per l’assunzione; accettazione di almeno una di tre offerte congrue);
c) partecipazione ai progetti utili alla collettività.
Si ricorda, infine, che si considerano esonerati, in quanto non beneficiari della misura, i componenti del nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del D.L. 4/2019, quali le persone in stato detentivo, le persone ricoverate in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica, le persone sottoposte a misure cautelari o condannate per taluni reati gravi.
Queste persone, secondo le indicazioni dell’Accordo, devono essere puntualmente identificate in occasione della convocazione di altri componenti il nucleo familiare.
L’articolo 4, comma 3, del D.L. 4/2019, prevede che possano essere identificate ulteriori fattispecie di esonero, anche in esito del primo periodo di applicazione del Reddito di Cittadinanza.
In sede di Accordo in Conferenza Unificata, sono state definite le seguenti tipologie di persone esonerabili dai soli obblighi di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza:
a) persone che si trovino in condizioni di salute tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, incluse le donne in stato di gravidanza, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico competente;
b) persone impegnate in percorsi di Tirocini formativi e di orientamento (Accordo Governo-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e regolamenti attuativi regionali);
c) persone impegnate in tirocini di inclusione sociale (Accordo Governo-Regioni-Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015 e regolamenti attuativi regionali).
Come definito dall’Accordo, nel corso del primo appuntamento e, per quanto attiene il Servizio Sociale del Comune/Ambito, prima della stipula del Patto per l’Inclusione Sociale, l’operatore del Comune/Ambito dovrà verificare, insieme con il richiedente il RdC o altro componente il nucleo, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo, acquisire la documentazione necessaria (autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000 ed eventuale ulteriore documentazione probatoria, quale certificato medico e certificazione circa la condizione di disabilità grave o non autosufficienza, ecc.) a dimostrazione della sussistenza della causa di esonero, e registrare l’informazione sulla piattaforma GePI.
Nel caso in cui la causa di esonero si manifesti successivamente alla stipula del Patto per l’Inclusione Sociale e il beneficiario sia impegnato in una attività di politica attiva (ad esempio nell’ambito Patto per l’inclusione che prevede il coinvolgimento anche dei CPI), un progetto di utilità collettiva o in altra attività prevista nel Patto, questi comunica al Servizio Sociale del Comune/Ambito, con il quale ha stipulato il Patto, la causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa.
Nel caso in cui il beneficiario del RdC non sia impegnato in una attività di politica attiva, in un progetto di utilità collettiva o in altra attività definita nel Patto, la comunicazione della causa di esonero può avvenire in occasione del primo appuntamento o contatto con il Servizio Sociale di riferimento, successivo all’insorgenza della causa di esonero.
In entrambi i casi sopra delineati, sono sospesi gli impegni che riguardano il beneficiario nel Patto per l’Inclusione Sociale eventualmente stipulati. Può comunque essere stabilito l’esonero “parziale” riferito ai soli impegni relativi agli obblighi connessi all’adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, fermi restando gli altri impegni previsti nel Patto per l’inclusione riferiti ad altre sfere (es. frequenza corsi di istruzione da parte di un componente minorenne).
Infine, il beneficiario esonerato dagli obblighi connessi al RdC è tenuto alla comunicazione della cessazione della causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa (si veda, a titolo esemplificativo facsimile allegato).
In questa ipotesi, il Servizio Sociale del Comune/Ambito convoca il beneficiario entro 30 giorni dalla comunicazione per la stipula del Patto per l’Inclusione Sociale o per l’integrazione degli impegni previsti nel Patto stesso o per l’integrazione degli impegni previsti nel Patto già sottoscritto dal suo nucleo familiare o per la ripresa delle attività sospese.
L’articolo 4 comma 15) del D.L. 4/2019 prevede che “la partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al RdC”; pertanto non sono tenuti a partecipare ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) dei Comuni i beneficiari già esclusi ovvero esonerati totalmente o parzialmente (cioè esonerati dalle sole iniziative connesse all’attivazione lavorativa).
Resta fermo, ai sensi dell’art. 4 comma 3) che siano esclusi comunque dall’obbligo dei PUC, anche qualora non siano esonerati, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini I.S.E.E.
3. Beneficiari convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà
Ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del D.L. 4/2019, i nuclei familiari beneficiari di RdC che non posseggono i requisiti per essere convocati dai Centri per l’Impiego, sono convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio dai servizi sociali del Comune/Ambito competenti per il contrasto alla povertà.
Agli interventi connessi al RdC, il richiedente ed il suo nucleo accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare. Con la convocazione dei beneficiari viene quindi avviata l’analisi preliminare, ai fini della definizione del successivo percorso.
Il successivo comma 15-quinquies rimanda ad un accordo in Conferenza Unificata la definizione delle modalità con cui avviene la convocazione, “che può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica”.
L’Accordo in data 1° agosto 2019 conferma che per la convocazione sono utilizzati i recapiti telefonici o di posta elettronica forniti al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza. Successive convocazioni potranno essere fissate utilizzando recapiti forniti nel corso del primo e o dei successivi incontri. In tali casi l’operatore avrà cura di acquisire formalmente e conservare tali recapiti (si veda, a titolo esemplificativo, facsimile allegato).
La piattaforma Gepi consente di stampare le modifiche ai recapiti, al fine di acquisire la sottoscrizione del beneficiario che le ha richieste e di caricare e archiviare il documento sottoscritto.
La gestione di successivi incontri potrà avvenire mediante la piattaforma GePI, fissando successivi incontri di monitoraggio. Anche in questi casi, tuttavia, sarà necessario inviare per conferma la convocazione nelle modalità sopra indicate.
Si richiamano le sanzioni previste nel caso di mancata presentazione alle convocazioni. L’articolo 7, comma 7, del D.L. 4/2019 prevede che in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a. la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b. la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
c. la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Le convocazioni oggetto di sanzioni sono tutte le convocazioni necessarie alla definizione e attuazione dei Patti per l’inclusione, includono pertanto oltre alla prima convocazione, tutte le convocazioni successive necessarie alla attuazione della valutazione multidimensionale, alla definizione del Patto per l’inclusione, al monitoraggio della sua attuazione, inclusi gli incontri eventualmente previsti nell’ambito degli impegni relativi alla area a) “Frequenza di contatti con i competenti servizi”.
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